Sub-criteri di gara obbligatori? Cosa dice il TAR Veneto | LavoriPubblici https://share.google/r3pq5rAjXVpY2OlRT

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TAR Veneto n. 1711/2026: i sub-criteri nelle gare OEPV sono una facoltà, non un obbligo

CONTENUTO

Il TAR Veneto, Sez. I, con la sentenza n. 1711 del 13 agosto 2026, è intervenuto su un tema cruciale per la gestione delle procedure di affidamento: l’obbligatorietà o meno della suddivisione dei criteri di valutazione in sub-criteri, sub-pesi e sub-punteggi nell’ambito del criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV).

Secondo i giudici amministrativi, la stazione appaltante non è tenuta a prevedere sempre e comunque una scomposizione analitica del punteggio. La legittimità della scelta amministrativa risiede, infatti, nella determinatezza del criterio principale e nella garanzia della trasparenza della valutazione.

Il ragionamento giuridico poggia direttamente sul dato normativo contenuto nell’art. 108, comma 7, D.Lgs. 36/2023. Tale disposizione qualifica la previsione di sub-criteri o sub-pesi come una semplice facoltà dell’amministrazione e non come un precetto inderogabile. Pertanto, se il criterio di valutazione principale è formulato in modo sufficientemente chiaro da permettere ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e alla commissione di esprimere un giudizio oggettivo, non sussiste alcun obbligo di ulteriore frammentazione dei punteggi.

CONCLUSIONI

La pronuncia ribadisce la discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione nella redazione dei documenti di gara. L’assenza di sub-criteri non determina l’illegittimità della procedura, purché i parametri di valutazione generali siano definiti in modo tale da non rendere arbitrario l’operato della Commissione giudicatrice.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: nella redazione dei disciplinari di gara sotto il regime del D.Lgs. 36/2023, è possibile semplificare la struttura dei criteri di valutazione evitando l’eccessiva parcellizzazione in sub-punteggi. Tuttavia, resta fermo l’obbligo di motivare e definire con estrema precisione i criteri principali per prevenire ricorsi basati sul difetto di trasparenza o sull’eccesso di potere.
  • Per il Concorsista: il tema riguarda la materia del Diritto Amministrativo, con particolare riferimento ai Contratti Pubblici e ai criteri di selezione delle offerte. È importante collegare questo orientamento al principio del risultato e al principio della fiducia introdotti dal nuovo Codice, che mirano a snellire le procedure senza sacrificare la correttezza dell’azione amministrativa.

PAROLE CHIAVE

OEPV, Sub-criteri, D.Lgs. 36/2023, TAR Veneto, Appalti pubblici, Trasparenza, Discrezionalità tecnica.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Art. 108, comma 7, D.Lgs. 36/2023: norma che definisce la facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere sub-criteri, sub-pesi e sub-punteggi nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
  2. TAR Veneto, Sez. I, sentenza n. 1711 del 13 agosto 2026: provvedimento giurisdizionale che chiarisce la non obbligatorietà dei sub-criteri laddove i criteri principali siano determinati e trasparenti.

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