Subingresso licenza itinerante e marca da bollo/autorizzazione

Buongiorno,

ho letto diversi orientamenti applicativi sull’argomento in oggetto e vorrei chiedervi un ulteriore parere, a maggior ragione perché Regione Lombardia non sembrerebbe fornire chiare indicazioni al riguardo:

Lo scrivente SUAP ha ricevuto tramite IMPRESAINUNGIORNO una comunicazione per subingresso in attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

La nostra prassi era quella di rilasciare una nuova autorizzazione a seguito di subingresso, con relativo assolvimento di imposta bollo.

Mi sembra però che, in questa casistica, l’orientamento più diffuso (e probabilmente più corretto) sia quello di non rilasciare alcuna autorizzazione, essendo già la comunicazione di subingresso abilitante all’esercizio dell’attività.

Mi confermate cortesemente? Il mio “problema” è che, in passato, diversi commercianti mi hanno richiesto copia della licenza, in quanto in diversi paesi/città (anche e soprattutto in occasioni di mercati/fiere/sagre) richiedono espressamente tale licenza, e temo che i commercianti possano avere problemi se dovessero fornire esclusivamente la comunicazione inviata tramite IMPRESAINUNGIORNO senza alcun atto autorizzatorio rilasciato dallo scrivente.

Grazie.

E’ chiaro che il subingresso soggiace alla procedura della “comunicazione”. Sul punto puoi vedere il d.lgs. n. 126/20216 e il d.lgs. n. 222/2016. La procedura di “comunicazione” è prevista come sufficiente per il subingresso dato che il dante causa si presuppone già raggiunto da un provvedimento abilitativo attenuto tramite istruttoria: se nulla varia perché riavviare un procedimento già fatto? Sarebbe assurdo (vedi anche il caso classico, ad esempio, del subingresso in una grande struttura di vendita al dettaglio).

Da un punto di vista amministrativo puoi trovare procedure nella forma della “comunicazione”, in quella della” SCIA” o in quella del “procedimento autorizzatorio”. Se la legge prevede, come in questo caso, la forma della “comunicazione” non puoi trasformare questa procedura in procedimento di autorizzazione. Tradotto: il privato è abilitato fin dal momento della presentazione della comunicazione. Un eventuale richiesta di marca da bollo sarebbe un’illegittima pretesa della PA che aggraverebbe ingiustificatamente la posizione del privato. la PA può anche rilasciare una presa d’atto ma solo come atto esplicativo/ricognitivo della situazione giuridica già perfezionata. Il privato è già abilitato fin dal momento della presentazione e non necessità di null’altro.

Alla fine è solo un problema di back-office del servizio competente nel tenere aggiornato l’elenco dei subingressi ognuno con la propria comunicazione.

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Questo anche se l’art. 25 della L.R. 6/2010 Lombardia dice “La reintestazione dell’autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell’azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.”?

Questa frase sembrerebbe “imporre/consigliare” una reintestazione dell’autorizzazione, ed il conseguente rilascio della stessa. Per questo avevo dubbi al riguardo.

Grazie

Sono consapevole della selva di norme regionali che si intrecciano con i principi dettati a livello statale. Io resto dell’opinione che la reintestazione è un fatto back–office che il comune può gestire in base alle proprie prassi operative. La comunicazione non può trasformarsi surrettiziamente in domanda di nuova autorizzazione altrimenti si snaturerebbe la procedura di “comunicazione” che, ripeto, abilita fin da subito senza bisogno di nient’altro.

A margine posso dirti che anche mantenere la forma dell’autorizzazione per l’attività itinerante cozza palesemente con l’art. 19 della legge 241/90: dato che non c’è contingentamento, si dovrebbe applicare la SCIA.

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