A parere mio si applica. L’art. 13-ter del DL 145/2023 indica, infatti, la necessità di un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
Quelle brevi sono circoscrivibili, se pure con una norma a carattere fiscale e non definitoria in modo diretto (max 30 gg), le altre… boh. Si può citare l’art. art. 53 del d.lgs. n 79/2011: Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.
Se Tizio affitta casa al mare per 2 mesi per fare villeggiatura in estate (spende un capitale
) determina una “locazione turistica”.
Vedi qua: Imprenditorialità delle locazioni turistiche - locazioni brevi
Quindi, quando si esce dal perimetro di quelle brevi di cui al DL 50/2017, conta la finalità. Se c’è finalità turistica, si applica. Altrimenti, se sono contratti transitori per studio, lavoro, cure mediche, ecc (tipizzazione da 1-18 mesi) non si applica