Tizio ha un ristorante su un lato della piazzetta principale del paese. Ha deciso di organizzare delle serate con musica di accompagnamento durante la cena, nel rispetto degli orari consentiti dal Regolamento Comunale. Trattandosi di musica di accompagnamento alla cena, senza ballo, non presenta alcuna Istanza o Scia al Comune.
Succede che il Dj, che mette detta musica, si piazza sul lato opposto del ristorante, nella piazzetta, su suolo privato concesso da un cittadino residente.
Arrivano continue lamentele poiché di fatto la musica si divulga a volume più alto, in tutta la piazzetta, recando fastidio ai residenti dell’intero borgo, in quanto il dj è sito nella piazzetta nel lato opposto a quello del ristorante.
La musica di accompagnamento dovrebbe essere sita all’interno o nelle pertinenze, o limitrofi, del Locale di Pubblico Esercizio?
Secondo la vostra opinione, in questo caso, si tratta di un pubblico spettacolo temporaneo? Potremmo richiedere la Scia?
Grazie mille.
Se il ristorante vuole diffondere musica di accompagnamento durante la cena (la cosiddetta “musica di allietamento”) dovrà innanzitutto presentare un’adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, come dispone l’art. 4 del DPR 227/2011.
Nel caso di emissioni sonore poco significative, alcune regioni hanno previsto forme di semplificazione della documentazione da presentare. Non conosco nello specifico la disciplina della regione Toscana, ma la norma di base è quella e il discorso sostanzialmente non cambia.
A rigor di logica, poi, se il ristorante vuole diffondere questa musica di accompagnamento durante la cena deve tenere la “fonte musicale” presso di sé. Nella situazione che descrivi, invece, potrebbe obiettarsi che sia un privato cittadino a diffondere la musica.
Per quanto riguarda il disturbo del vicinato e dell’occupazione o riposo delle persone, sono sempre validi l’art. 844 del codice civile e l’art. 659 del codice penale.
Nel quadro della legislazione della Regione Toscana (in particolare la L.R. 28/2005 “Codice del Commercio” e la L.R. 40/2014 su spettacoli e intrattenimenti) e della disciplina generale di pubblica sicurezza (TULPS), la fattispecie presenta evidenti profili di illegittimità e/o riqualificazione dell’attività.
1. Ubicazione della postazione DJ: pertinenza del locale o attività autonoma?
Un’attività di somministrazione di alimenti e bevande con musica di accompagnamento (cosiddetta musica complementare o sottofondo) presuppone un nesso di strumentalità e accessorietà diretta con l’esercizio commerciale.
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Superamento del perimetro del locale: Collocare la sorgente sonora (DJ e impianti) sul lato opposto della piazza — sia pure su un’area privata messa a disposizione da un terzo — spezza il nesso pertinenziale ed estetico-funzionale con il ristorante.
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Uso del suolo e titolo autorizzatorio: Il fatto che il suolo sia privato non esime dalle normative urbanistico-edilizie, di pubblica sicurezza e di impatto acustico. Se la diffusione sonora è diretta all’intero spazio pubblico/piazza e posizionata esternamente all’area di somministrazione autorizzata (dehor o pertinenza del ristorante), non può essere considerata “musica di accompagnamento interno/pertinenziale” del ristorante.
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Impatto acustico: La musica di accompagnamento ai sensi dell’art. 6 della L. 447/1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) e dei regolamenti comunali attuativi deve rimanere all’interno dei limiti differenziali e assoluti previsti per la zona, oppure richiedere una deroga temporanea per manifestazioni. Posizionare le casse al centro o sul lato opposto della piazza trasforma l’emissione acustica da “sottofondo per i clienti ai tavoli” a “diffusione sonora a carattere diffuso sulla pubblica via/piazza”.
2. Riqualificazione in Pubblico Spettacolo o Trattenimento Temporaneo
La distinzione fondamentale operata dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato e Corte di Cassazione) tra semplice musica di sottofondo/accompagnamento e trattenimento musicale/pubblico spettacolo si basa su elementi oggettivi:
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Elementi che escludono la semplice musica di accompagnamento:
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Presenza di un DJ set dal vivo (che attira l’attenzione del pubblico e trasforma la musica da elemento passivo a spettacolo attivo).
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Collocazione della consolle/amplificazione in uno spazio autonomo rispetto ai tavoli da pranzo.
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Volumi sonori tali da propagarsi nell’intera piazza e superare la mera acustica di sottofondo per la clientela seduta.
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Coinvolgimento di un pubblico diverso o ulteriore rispetto ai soli avviati alla cena.
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Qualificazione dell’attività:
- Anche in assenza di ballo e di biglietto d’ingresso, la struttura dell’evento (DJ situato in piazza che “spara” musica verso lo spazio pubblico) integra la figura del trattenimento pubblico all’aperto (Art. 68 e/o Art. 69 TULPS, e Art. 80 TULPS se vi sono strutture destinate al pubblico o impianti complessi).
3. Azioni e contestazioni possibili da parte del Comune / Polizia Locale
Di fronte alla situazione descritta, l’amministrazione ha diversi elementi per intervenire:
A. Richiesta di SCIA ex art. 68 TULPS / L.R. Toscana 40/2014
L’attività svolta non è configurabile come mera musica complementare esente da titolo. Il Comune può (e deve) contestare che l’evento organizzato costituisce un trattenimento musicale temporaneo all’aperto, soggetto a:
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SCIA per pubblico spettacolo/trattenimento (entro le 24:00 e per un massimo di 200 persone, ai sensi dell’art. 68 TULPS come riformato dal D.L. 76/2020 e s.m.i.).
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Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) o richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti acustici per manifestazioni temporanee ex L. 447/1995 e L.R. Toscana 89/1998.
B. Divieto di occupazione/emissione non autorizzata su spazio pubblico o verso la pubblica via
Se il DJ suona da un fondo/resede privato ma proietta le emissioni sonore sulla pubblica piazza per conto del ristorante, si configura:
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Violazione del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e del Regolamento Acustico.
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Eventuale contestazione dell’art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), laddove le emissioni superino la normale tollerabilità ed arrechino disturbo a un numero indeterminato di residenti del borgo.
C. Contestazione dell’ampliamento abusivo dell’attività di somministrazione
Se lo spazio del DJ viene considerato “area dell’evento” del ristorante situata al di fuori del perimetro/dehor autorizzato, si rileva una violazione dell’art. 52 della L.R. Toscana 28/2005 (esercizio dell’attività o di sue modalità/pertinenze in spazi non autorizzati).
Conclusioni e parere sinteto
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Ubicazione: La musica di accompagnamento/sottofondo deve rimanere all’interno dei locali o nelle pertinenze dirette/dehor autorizzati del pubblico esercizio. La postazione esterna e distaccata sul lato opposto della piazza rompe la natura di “servizio complementare alla cena”.
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Natura dell’evento: L’allestimento con DJ situato nella piazza, per l’impatto e la diffusione, configura un trattenimento musicale temporaneo all’aperto e non una semplice diffusione sonora passiva durante i pasti.
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Titolo abilitativo: Il Comune può ed deve esigere la presentazione di apposita SCIA/istanza ex art. 68 TULPS, integrata dalla documentazione di impatto acustico (o deroga acustica temporanea), e vietare la prosecuzione delle serate in assenza di tali titoli abilitativi e del rispetto delle prescrizioni sulla collocazione degli impianti.