Toscana. Rta intende introdurre la vendita di bottiglie di vino all'interno della struttura. Obbligo o meno di comunicazione di variazione servizi offerti dalla struttura e notifica sanitaria

Buongiorno,

una RTA intende introdurre la vendita di vino in bottiglia all’interno della struttura ricettiva. Ai sensi della normativa L.R.T. 62/2018 e L.R.T. 61/2024 è obbligatorio inviare tramite portale Suap una comunicazione di variazione dei servizi offerti dalla struttura e notifica sanitaria? L’esercente l’attività non occorre che abbia i requisiti professionali? Per dimostrare che la superficie di vendita all’interno della struttura ricettiva non supera le dimensioni di un esercizio di vicinato occorre allegare alla comunicazione anche planimetria con evidenziata l’area di vendita? Grazie

Sulla base della disciplina del Codice del Commercio della Toscana (L.R.T. 62/2018) e del Testo Unico del Turismo (L.R.T. 61/2024):

1. Comunicazione SUAP e Notifica Sanitaria

Sì, l’invio è obbligatorio.

  • Comunicazione SUAP (Variazione servizi): L’introduzione della vendita al dettaglio di prodotti all’interno di una Residenza Turistico-Alberghiera (RTA) costituisce un ampliamento/integrazione dei servizi offerti. L’istanza va presentata tramite il portale telematico SUAP/STAR della Regione Toscana.

  • Notifica Sanitaria (Reg. CE 852/2004): Poiché il vino rientra nella categoria dei prodotti alimentari, l’avvio della commercializzazione (anche se limitata a bottiglie sigillate) richiede contestualmente la Notifica Sanitaria ai fini della registrazione dell’attività alimentare (endoprocedimento ASL).

  • Agenzia delle Dogane (Denuncia alcolici): Trattandosi di vendita di bevande alcoliche assoggettate ad accisa, va presentata (sempre tramite SUAP) la denuncia di attivazione esercizio di vendita alcolici ai sensi del T.U.A. (D.Lgs. 504/1995).

2. Requisiti Professionali dell’Esercente

No, non occorrono i requisiti professionali.

La vendita di solo vino in bottiglie sigillate (senza somministrazione e senza manipolazione) rientra nella vendita di prodotti confezionati che non richiedono la somministrazione immediata né la preparazione.

  • Requisiti Professionali (ex art. 12 L.R.T. 62/2018): Non sono richiesti per la sola vendita di prodotti alimentari confezionati privi di manipolazione/somministrazione da parte dell’esercente.

  • Requisiti Morali: Rimangono obbligatori (assenza di condanne ostative, disposizioni antimafia).

3. Planimetria e Limiti di Superficie

Sì, è opportuno e raccomandato allegare la planimetria.

Per certificare che l’area destinata alla vendita rientra nei limiti dell’esercizio di vicinato (fino a 150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, oppure fino a 250 mq nei Comuni con popolazione superiore):

  • La modulistica regionale (STAR) richiede l’indicazione esplicita della Superficie di Vendita (in mq) distinta dalle altre aree della struttura.

  • È necessario allegare una planimetria quotata in cui sia chiaramente evidenziata e perimetrata l’area/angolo espositivo dedicato alla vendita diretta, per consentire al SUAP e agli organi di controllo di verificare che non si superi la soglia del vicinato e che i locali rispettino la destinazione d’uso e la conformità edilizio-urbanistica.