TOSCANA - temporary shop senza partita iva - CREATIVI

Gentili, riprendo questo quesito del 2018 per chiedere se questa modalità possa ancora essere considerata applicabile alla luce della L.R 62/2018 dato che mi è stata posta la stessa questione.

Grazie

Re:Vendita opere del proprio ingegno

« Messaggio da **[Staff Omniavis]»

"> Citazione da: elieffe - 21 Maggio 2018, 10:21:49

buongiorno, avrei da porvi un quesito legato alla vendita di opere del proprio ingegno: premetto che non ho partita iva, quindi rientro nel regime di prestazione occasionale con reddito inferiore ai 5000€, qualora decidessi di fare una esposizione/laboratorio e vendita (temporary shop inferiore ai 30 giorni) presso un locale commerciale attualmente sfitto e di proprietà di una mia conoscente, quale procedura devo seguire per essere in regola? mi dicono che è necessaria una SCIA nella quale, tra le altre cose, si dichiara che il locale è ceduto in comodato d’uso gratuito. quest’ultimo passaggio pone un’ulteriore quesito, poichè se il comodato d’uso (verbale o scritto che sia) viene citato in un atto, la legge obbliga alla sua registrazione presso l’agenzia delle entrate. vi ringrazio anticipatamente."

  1. se non svolgi l’attività professionalmente NON DEVI fare alcuna scia
  2. puoi aprire liberamente (suggerisco una comunicazione al Comune)
  3. il comodato d’uso verbale non è¨ soggetto a registrazione

ANCHE SE, obbligato dal Comune, dovessi presentare la scia di vicinato (ma attento che rischi poi di veder considerata l’attività come di impresa) il comodato non sarebbe soggetto a registrazione anche se ne dai indicazione nei modelli. Ma come detto TERREI DURO con il Comune che sbaglia a richiederti la presentazione della SCIA.

La LR 62/2018 disciplina gli hobbisti ma relativamente agli eventi pubblici ai quali partecipano. Vedi l’art. 40-bis e le definizioni dell’art. 32. Relativamente alla condizione dell’hobbista in proprio, nulla cambia: esiste una sottile linea di confine fra l’attività amatoriale e quella professionale di produzione e vendita. A volte è difficile tracciare la linea e i 5.000 € sono un indizio ma non una prova.

In ogni caso, direi che tu sei un hobbista e un realizzatore delle opere del proprio ingegno.

Rammenta che la LR n. 62/18 non si applica (art. 9): a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché dell’ingegno a carattere creativo, come individuate dall’art. 2575 del C.C., comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico

Prima vigeva il copia-incolla del d.lgs. n. 114/98 che aveva fatto sorgere qualche dubbio. Molti scambiavano gli hobbisti con i realizzatori di opere dell’ingegno. Come si può vedere, anche le nuove definizioni di hobbista e mercatini non citano le “opere dell’ingegno”.

Codice Civile – art. 2575 - Oggetto del diritto

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Si veda anche la legge 22 aprile 1941 n. 633 – legge sul diritto d’autore

Quindi

Un conto sono le “opere dell’ingegno” e un conto sono le opere hobbistiche di carattere artigianale. Il d.lgs. 114/98 e la LR 62/2018 non si applicano alle opere nei settori dell’ingegno creativo (arte ecc.) anche se queste hanno un notevolissimo valore, afferisco ad attività professionale e sono vendute anche in sede fissa.

Luogo comune vuole che per opere dell’ingegno si intendano piccoli prodotti artigianali venduti su area pubblica in modo non professionale. In realtà, in questo caso, la legge (nelle parti che riguardano il commercio in senso stretto) non si applica solo per la mancanza del requisito della professionalità del venditore, altrimenti sarebbe un artigiano o un commerciante.