Buongiorno,
ho bisogno ci un confronto su una attività di tour per turisti con ape calesse.
L’ufficio è stato contattato da un operatore economico che vorrebbe iniziare una attività di questo tipo nel Comune. Mi sembra di capire anche da precedenti post che:
la legge 21/1992 all’art. 1 comma 2) lettera b) comprende anche tali mezzi (rilascio di licenze contingentate) nel servizio pubblico non di linea (ncc) ma il decreto legge 138/2011 (convertito in legge 14/2011), che ha liberalizzato alcune attività, all’art. 3 comma 11 bis prevede che:
“In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59"
Quindi viene liberalizzato il servizio di noleggio con conducente effettuato con motocarrozzette, natanti e veicoli a trazione animale.
Il ns regolamento comunale che disciplina il servizio ncc, approvato nel 2018, niente dice sulle motocarrozzette. Quindi dovrei accettare una SCIA , per attività non contingentata, ed il soggetto dovrà comunque avere tutte le abilitazioni previste per il servizio di ncc.
Questa soluzione però non mi convince perché in realtà l’operatore non vuole svolgere una attività di ncc ma vuole fare un servizio a favore dei turisti in giro per la città. Ho difficoltà ad inquadrare l’attività in una normativa.
Rimango in attesa di un vostro prezioso contributo.
Grazie
Ag
La cosa non è semplice. La ricostruzione che hai fatto è giusta ma pochissime amministrazioni l’hanno compresa e applicata. A parere mio sta in piedi. L’unico esempio autorevole di applicazione è questo atto della regione Sardegna:
Meglio se la cosa venisse ratificata a livello di regolamento comunale. Il fatto che il soggetto si rivolga ai turisti non è, di per sé, motivo di illegittimità. Vero è che l’NCC deve offrire un servizio pubblico ma, a differenza del servizio TAXI, non ha il carattere dell’obbligatorietà della prestazione. All’art. 2 delle legge 21/92 si dispone, relativamente al solo servizio TAXI: la prestazione del servizio è obbligatoria.
Nella realtà, infatti, molti conducenti NCC scelgono i servi da fare in base al tipo di servizio. Ripeto, sarebbe bene che il regolamento comunale dettasse le precisazioni opportune per lo svolgimento del servizio che deve restare NCC
Una ulteriore riflessione, il servizio di ncc è effettuato su chiamata e caratterizzato da modalità non continuativa o periodica, su itinerari e orari non prestabiliti, quindi se il servizio con ape calesse dovesse restare comunque nell’ambito del ncc è da escludere la possibilità per l’ente di regolamentare uno specifico servizio di trasporto turistico nel territorio comunale con l’impiego di tale mezzo? Non potrebbe essere paragonato ad un servizio come quello riconducibile al trenino lillipuziano?
Grazie ancora.
Sì, è da vedre nei dettagli. Diciamo che il trenino su gomma estivo (come se ne vedono tanti) su percorso prestabilito, sicuramente non è NCC ma trasporto pubblico locale: percorso prestabilito e a tariffa. Il fatto che sia gestito da privato poco importa.
Vedi qua un vecchio post:
Buongiorno, ho aperto P.iva ATECO 799004, presso SCIA e SUAP, che riportano specifiche chiare per questa attività: "Svolgimento di attività turistica locale mediante veicolo elettrico a tre ruote (categoria L5e - Tuk Tuk), destinato al trasporto di passeggeri per scopi culturali, ricreativi e informativi, con prenotazione. Il veicolo è dotato di sedili per passeggeri, dispositivi di sicurezza, impianto audio, materiale informativo e segnaletica identificativa ed è utilizzato esclusivamente per scopi turistici. L’attività rientra nella categoria dei “servizi turistici connessi”, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 62 del 6 giugno 2018, in quanto comprende la combinazione trasporto e biglietto d’ingresso al museo. Ai sensi della Legge n. 148 del 14 settembre 2011, articolo 3, comma 11-bis, l’attività non è soggetta al possesso di licenza di autonoleggio (NCC) o taxi, in quanto svolta con veicolo atipico (L5e) non appartenente alla categoria M1, ma rientrante a pieno titolo nel regime di liberalizzazione. per servizi di trasporto turistico con prenotazione, ho KA e KB, HO UN TUK TUK ELETTRICO E FACCIO TOUR IN CITTÀ, SPECIFICO CHE HO COC DELLA FABBRICA DI TUK TUK FACTORY DOVE SPECIFICA CHIARAMENTE LA SERIE DEL MIO TUK TUK E DICE CHE SERVE PER TOUR URBANI. Ma nel registro del traffico del tuk tuk c’è scritto triciclo L5e trasporto persone USO PROPRIO, come posso cambiare questo uso proprio in uso proprio? Perché la polizia mi ha fermato quando non avevo clienti nel tuk tuk e mi ha chiesto che attività svolgo e io gliel’ho detto, mi ha detto di cambiare quello che è scritto nel registro del traffico, cioè uso proprio, e mi ha detto che mi avrebbero sequestrato il tuk tuk e fatto una multa se mi avessero beccato con i clienti. Lo so, sanno che non sono un taxi o un n.c.c, ma mi hanno detto di cambiare uso proprio, come ho potuto fare? QUALCUNO CHE HA ESPERIENZA NEL SETTORE O HA AVUTO GLI STESSI PROBLEMI, CHIEDO AIUTO PER RISOLVERE QUESTO PROBLEMA. GRAZZIE
Il problema sarebbe l’uso economico del veicolo (art. 82 del Codice della Strada): si ha l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione; negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
Fino a poco tempo fa pareva consolidato l’orientamento per cui il cosiddetto “trasporto turistico” dietro pagamento di un corrispettivo da parte dei clienti configurasse l’uso di terzi, ma una recente sentenza della Cassazione ha complicato la questione in quanto - perlomeno per quanto riguarda le agenzie di viaggio che offrono servizi di trasporto con mezzi propri nell’ambito di pacchetti turistici integrati - ha ritenuto corretto l’utilizzo di un veicolo ad uso proprio.
Tu non sei un’agenzia di viaggio e per di più parliamo di un veicolo atipico a tre ruote per trasporto turistico, che non dovrebbe rientrare nella categoria delle “navette turistiche” disciplinate dal DM 9 ottobre 2015, n. 193.
Il consiglio migliore è quello di rivolgersi ad un professionista del settore, cioè un’agenzia di pratiche automobilistiche, per la realizzazione delle eventuali modifiche della carta di circolazione in relazione all’uso del veicolo.