Buongiorno,
ho bisogno ci un confronto su una attività di tour per turisti con ape calesse.
L’ufficio è stato contattato da un operatore economico che vorrebbe iniziare una attività di questo tipo nel Comune. Mi sembra di capire anche da precedenti post che:
la legge 21/1992 all’art. 1 comma 2) lettera b) comprende anche tali mezzi (rilascio di licenze contingentate) nel servizio pubblico non di linea (ncc) ma il decreto legge 138/2011 (convertito in legge 14/2011), che ha liberalizzato alcune attività, all’art. 3 comma 11 bis prevede che:
“In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59"
Quindi viene liberalizzato il servizio di noleggio con conducente effettuato con motocarrozzette, natanti e veicoli a trazione animale.
Il ns regolamento comunale che disciplina il servizio ncc, approvato nel 2018, niente dice sulle motocarrozzette. Quindi dovrei accettare una SCIA , per attività non contingentata, ed il soggetto dovrà comunque avere tutte le abilitazioni previste per il servizio di ncc.
Questa soluzione però non mi convince perché in realtà l’operatore non vuole svolgere una attività di ncc ma vuole fare un servizio a favore dei turisti in giro per la città. Ho difficoltà ad inquadrare l’attività in una normativa.
Rimango in attesa di un vostro prezioso contributo.
Grazie
Ag
La cosa non è semplice. La ricostruzione che hai fatto è giusta ma pochissime amministrazioni l’hanno compresa e applicata. A parere mio sta in piedi. L’unico esempio autorevole di applicazione è questo atto della regione Sardegna:
Meglio se la cosa venisse ratificata a livello di regolamento comunale. Il fatto che il soggetto si rivolga ai turisti non è, di per sé, motivo di illegittimità. Vero è che l’NCC deve offrire un servizio pubblico ma, a differenza del servizio TAXI, non ha il carattere dell’obbligatorietà della prestazione. All’art. 2 delle legge 21/92 si dispone, relativamente al solo servizio TAXI: la prestazione del servizio è obbligatoria.
Nella realtà, infatti, molti conducenti NCC scelgono i servi da fare in base al tipo di servizio. Ripeto, sarebbe bene che il regolamento comunale dettasse le precisazioni opportune per lo svolgimento del servizio che deve restare NCC
Una ulteriore riflessione, il servizio di ncc è effettuato su chiamata e caratterizzato da modalità non continuativa o periodica, su itinerari e orari non prestabiliti, quindi se il servizio con ape calesse dovesse restare comunque nell’ambito del ncc è da escludere la possibilità per l’ente di regolamentare uno specifico servizio di trasporto turistico nel territorio comunale con l’impiego di tale mezzo? Non potrebbe essere paragonato ad un servizio come quello riconducibile al trenino lillipuziano?
Grazie ancora.
Sì, è da vedre nei dettagli. Diciamo che il trenino su gomma estivo (come se ne vedono tanti) su percorso prestabilito, sicuramente non è NCC ma trasporto pubblico locale: percorso prestabilito e a tariffa. Il fatto che sia gestito da privato poco importa.
Vedi qua un vecchio post: