Trasferibilità licenza NCC DA s.a.s. a S.r.l. tramite conferimento

Buonasera, nel 2019 è stata volturata una autorizzazione NCC ad una S.A.S.
Attualmente tale S.A.S. (con il consenso del socio accomandante) ha costituito una nuova S.r.l. con il contestuale conferimento di azienda, comprensivo di patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché delle licenze amministrative quindi anche l’autorizzazione NCC rilasciata dal nostro Comune (il tutto regolarmente sottoscritto con atto notarile oltre alla relazione giurata di stima per il conferimento d’azienda)
Sottolineo che il rappresentante legale della S.A.S. è lo stesso soggetto rappresentante legale della nuova S.r.l. alla quale la S.a.s ha conferito azienda.
Ora la nuova S.r.l. ha fatto richiesta di voltura della licenza, quindi richiesto il trasferimento della licenza dalla S.A.S. alla S.r.l. (mantenendo invariato il rappresentante legale).
Ai fini del trasferimento dell’autorizzazione è necessario applicare l’art. 9 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 ma nella fattispecie non ricorre alcuna delle condizioni individuate dall’art. 9 della suddetta legge pertanto della stessa non potremmo procedere alla voltura in quanto l’interessato non è titolare dell’autorizzazione da 5 anni.
Tuttavia ci chiediamo se il conferimento d’azienda da parte della S.A.S. alla S.r.l. di nuova costituzione possa non rientrare nel concetto di “trasferibilità delle licenze” normato dalla legge 21/1992 pertanto potremmo volturare intestatario licenza in virtù dell’atto stesso di conferimento prescindendo dai requisiti richiesti dalla normativa.

Grazie

Al netto del problema dell’intestazione alla società di capitali (da verificare i particolari), se si trattasse di subingresso/voltura/trasferimento (chiamalo come vuoi), allora si applicherebbero le condizioni legali che citi: 5 anni, ecc.
Relativamente conferimento, nulla quaestio. Tuttavia, occorre verificare che sia veramente un conferimento. Per subingresso si intende l’alienazione della azienda/licenza del cedente verso un acquirente o verso un affittuario (per denaro), nel conferimento, invece, il soggetto conferente entra a far parte dell’organismo conferitario ai fini (nel nostro caso) dell’esercizio collettivo dell’attività: l’organismo conferitario assume la gestione economica dell’attività autorizzata in capo al singolo conferente. Per prassi, nel caso del conferimento, la titolarità dell’autorizzato resta in capo al singolo. Nell’autorizzazione, in genere, viene annotato, da parte dell’Amm.ne comunale che il titolo è nella disponibilità dell’organismo conferitario dalla data di perfezionamento del contratto.

Buongiorno
grazie per il suo riscontro.
Nel caso in cui sia accertato il conferimento (quindi no subingresso, no vendita, no trasferimento MA PURO CONFERIMENTO) sarebbe accettabile il passaggio di intestazione ad una S.r.l.?
Quindi Licenza NCC n. x intestata al Sig. XX in qualità di Rappresentante Legale della SRL?
Oppure il Sig. X deve iscriversi ad esempio all’Albo artigiani per fare impresa individuale e poi operare con la sua licenza nella Srl?
L’atto di conferimento a firma del notaio, ci obbliga ad intestare la licenza alla SRL o possiamo opporci in virtù dell’art. 7, comma 1 della gennaio 21/1992?

Grazie

Come detto sopra, a fronte del conferimneto, l’autorizzazione resta intestata al conferente entrando, però, nella disponibilità effettiva del conferitario ovvero del soggetto collettivo del quale va a far parte anche il conferente. Per prassi, sull’autorizzaizone viene annotato che dal giorno X è nella dipsonibilità del soggetto conferitario. Proprio perché non è un “trasferimento” non si attua una vera e propria voltura.

Per l’NCC non è condizione necessaria essere artigiani ma resta l’altra condizione: l’impresa deve svolgere esclusivamente l’attività di NCC.

Vedi qua e il rimando vecchioo forum

Buongiorno la ringrazio per il cortese riscontro ma purtroppo mi resta ancora qualche dubbio in merito. Attestato che a fronte del conferimento, l’autorizzazione resta intestata al conferente (e l’amministrazione può annotare sulla licenza che dal giorno X la licenza è nella disponibilità del soggetto conferitario, mi resta il dubbio circa la possibilità o meno di conferire ad una S.r.l.
Se l’art 7 norma il conferimento, nel comma 2 tale articolo dispone “nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire licenza o autorizzazione agli organismi ivi previsti” quindi mi pare di capire che il conferimento è consentito se il conferitario è uno degli organismi previsti dal comma 1 dell’art 7, pertanto NON è possibile conferire a società di capitali…
è corretto il mio ragionamento o sto dando un’interpretazione sbagliata dell’articolo in questione?
Grazie mille

Fra gli organismi previsti c’è anche il caso residuale:
essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1.

Questo caso riguarda solo l’NCC e non il TAXI.

Il TAR Veneto n. 90/2013, in via indiretta, affronta la questione al fine di sentenziare su un fallimento di una Società di capitali:
…premesso:
che le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere rilasciate esclusivamente ai soggetti che, in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal DLgs n. 285/1992, abbiano superato apposito esame e siano iscritti nel ruolo dei conducenti previsto dall’art. 10 della LR n. 22/1996, tali soggetti possono esercitare la relativa attività anche in forma societaria, conferendo alla società l’autorizzazione di cui siano titolari: in tal caso titolare dell’autorizzazione diviene la società , ed il socio può rientrare in possesso dell’autorizzazione soltanto nell’ipotesi di recesso, decadenza od esclusione dalla società stessa (art. 14, II comma della LR n. 22 cit.: nel caso di recesso, peraltro, non può riottenere l’autorizzazione prima di un anno dall’avvenuto recesso: cfr. il successivo III comma);
che l’odierno ricorrente ha conferito la propria autorizzazione alla srl “XXXX”
, di cui era socio al 50%, dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia con sentenza 25.2.2011;
che, atteso che ai sensi dell’art. 22, III comma della LR n. 22 cit. la dichiarazione di fallimento dell’impresa societaria comporta la decadenza di diritto del provvedimento di autorizzazione conferito all’impresa stessa, correttamente il Comune di XXXX ha disposto la decadenza dell’autorizzazione n. 16/2004 rilasciata al ricorrente, irrilevante, in tale contesto, configurandosi la circostanza che il fallimento della società di capitali non comporta il fallimento del socio;