Utilizzo gas tossici in aperta campagna

Salve,
una Società di disinfestazione ha presentato al SUAP una domanda di “autorizzazione all’utilizzo di gas tossici in luogo abitato” ai sensi dell’art. 40 R.D. 147/1927 presso gli appezzamenti di terreno di una azienda agricola.
La Società richiedente è già intestataria di una autorizzazione all’utilizzo, custodia, conservazione di gas tossici.
Confermate che in merito la competenza sia della Questura e non del SUAP?
Se così fosse, dato che la pratica è presentata, può andar bene che il SUAP trasmetta per competenza la pratica direttamente alla Questura?
Se invece la pratica fosse di competenza SUAP, si chiede cortesemente l’iter amministrativo da seguire.
Grazie

Parlando in generale, le autorizzazioni per gas tossici sono indicate all’art. 4 del RD 147/1927 (vedi anche l’art. 58 TULPS). Testualmente:

a) l’autorizzazione ad utilizzare i gas tossici, ovvero a custodirli e conservarli in magazzini o depositi, da concedersi ad enti pubblici e a privati, che ne esercitano l’industria relativa, in conformità degli artt. 5 e 10;

b) la licenza a trasportare i gas tossici, in conformità dell’art. 23;

c) l’abilitazione, all’impiego dei gas tossici, di persone che, alla dipendenza degli enti pubblici e dei privati, di cui alle precedenti lettere a) e b), eseguono operazioni relative a detto impiego in conformità dell’art. 26;

d) la licenza, volta per volta, ad utilizzare gas tossici in luogo abitato e nell’ambito del demanio marittimo o in aperta campagna, in conformità degli artt. 40, 41 e 47;

e) il riconoscimento delle scuole per gli aspiranti al certificato di idoneità, indicate nell’articolo 37.


A parere mio si tratta di licenza ex art. 47 e non ex art. 40.

Dovrebbero restare sottratte alla competenza regionale e poi comunale, quindi ancora in capo alle Questure, le licenze specifiche, concesse volta per volta per l’acquisto e il trasporto dei gas tossici e per il loro impiego in luoghi abitati e in aperta campagna.

In teoria dovrebbe essere gestita dal SUAP come tutte le altre abilitazioni TULPS di competenza statale o comunale.

Se nel comune non c’è la questura, l’autorità locale di pubblica sicurezza resta il sindaco (come accade per i fuochi)