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Varianti in corso d’opera: come nascono davvero i rischi di cantiere | LavoriPubblici Varianti in corso d'opera: come nascono davvero i rischi di cantiere | LavoriPubblici

ANAC atto Presidente 23/07/2025, fasc. 4063: le varianti come rimedio eccezionale e i limiti alla discrezionalità

CONTENUTO

Le varianti in corso d’opera non possono essere utilizzate come uno strumento ordinario per rimodellare l’oggetto dell’appalto o per aggirare i vincoli normativi. Secondo l’orientamento espresso dall’ANAC nell’atto del Presidente 23/07/2025, fasc. 4063, la variante deve mantenere il carattere di eccezionalità.

Il principio cardine è che la variante deve rispondere esclusivamente a circostanze imprevedibili (quali fattori geologici o sopravvenienze legislative) e non può mai diventare un mezzo per sanare carenze progettuali o per rinviare lavorazioni essenziali. La disciplina si articola su tre pilastri fondamentali:

  1. Regime autorizzatorio: L’Esecutore non possiede alcun potere di iniziativa autonoma. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Codice dei Contratti e dell’art. 1659 c.c., ogni modifica deve essere esplicitamente autorizzata dal RUP. Il Direttore Lavori che consente l’esecuzione di opere variate senza tale assenso incorre in precise responsabilità.
  2. Limiti quantitativi e qualitativi: Le modifiche sono soggette a soglie rigorose. Le correzioni di dettaglio sono ammesse entro il limite del 5% dell’importo dei lavori. Per i lavori supplementari che si rendano indispensabili, il limite massimo invalicabile è fissato al 50%.
  3. Continuità del cantiere: Sotto il profilo della sicurezza, la variante non determina la nascita di un “nuovo” cantiere. L’identità dell’opera persiste fino all’ultimazione totale, confermando la continuità degli obblighi in capo al coordinatore per la sicurezza.

CONCLUSIONI

La variante in corso d’opera deve restare un evento residuale e rigorosamente motivato. L’utilizzo improprio della variante per correggere errori di progettazione o per modificare l’essenza dell’opera originaria è sanzionato dall’Autorità, in quanto altera l’equilibrio della gara e la corretta esecuzione del contratto.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: estrema cautela nella gestione dei rapporti tra Direttore Lavori e RUP. È indispensabile che ogni modifica sia preceduta da un atto formale di autorizzazione del RUP per evitare profili di responsabilità erariale e disciplinare, specialmente in presenza di varianti derivanti da errori progettuali stigmatizzati dall’ANAC.
  • Per il Concorsista: il tema rientra pienamente nel diritto dei Contratti Pubblici e richiede la conoscenza del coordinamento tra il Codice dei Contratti (art. 106) e il Codice Civile (art. 1659 c.c.), con particolare attenzione ai limiti percentuali di modifica del valore contrattuale (5% e 50%).

PAROLE CHIAVE

Varianti in corso d’opera, Codice dei Contratti, ANAC, RUP, Direttore Lavori, Appalto pubblico, Responsabilità progettuale.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Art. 106, comma 1, Codice dei Contratti: Disciplina le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia e la necessità di autorizzazione.
  2. Art. 1659 c.c.: Norma del Codice Civile che nega all’appaltatore la facoltà di apportare variazioni di propria iniziativa alle modalità convenute dell’opera.
  3. ANAC, atto Presidente 23/07/2025, fasc. 4063: Provvedimento che censura le varianti causate da errori di progetto e ne ribadisce il carattere eccezionale.

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Gemini (analisi della notizia di origine) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it. Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli