VIA: parere tardivo del MIC e silenzio-assenso, cosa cambia | LavoriPubblici VIA: parere tardivo del MIC e silenzio-assenso, cosa cambia | LavoriPubblici
Cons. Stato n. 10365/2025: il parere tardivo del MiC nella VIA non è silenzio-assenso ma contributo istruttorio
CONTENUTO
Il Consiglio di Stato, con la sentenza della sez. IV, n. 10365/2025, ha fornito un importante chiarimento circa i rapporti tra il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l’intervento del Ministero della Cultura (MiC).
Il cuore della questione riguarda la natura dei pareri resi oltre i termini prefissati. Secondo i giudici, nel quadro della VIA, il parere tardivo del MiC non può essere equiparato a un silenzio-assenso. Tale pronuncia specifica che l’atto emanato fuori termine non è da considerarsi nullo né inefficace. Al contrario, esso mantiene una rilevanza procedimentale come contributo istruttorio.
L’amministrazione procedente ha dunque l’onere di non ignorare il contenuto di tale parere, ma deve valutarlo attentamente, garantendo una adeguata motivazione nel caso in cui decida di discostarsene o di integrarlo nella decisione finale. La disciplina di riferimento per questo specifico settore è l’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).
La sentenza traccia una netta distinzione rispetto all’istituto del silenzio-assenso orizzontale previsto dall’art. 17-bis l. 241/1990. Sebbene quest’ultimo trovi applicazione in diverse procedure della Pubblica Amministrazione per accelerare l’azione amministrativa, la giurisprudenza citata ne esclude l’operatività automatica in questo ambito, privilegiando la tutela degli interessi sensibili sottesi alla VIA.
CONCLUSIONI
L’effetto pratico della decisione è che il superamento dei termini da parte del MiC non “sana” il procedimento né determina l’accoglimento automatico dell’istanza. L’Amministrazione deve comunque acquisire e ponderare il parere tardivo, evitando di considerare il silenzio come un assenso procedimentale, garantendo così la massima tutela dell’interesse ambientale e culturale.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è fondamentale non ignorare i pareri dei ministeri tecnici anche se pervenuti oltre la scadenza. L’adozione di un provvedimento che non tenga conto di un parere tardivo del MiC (senza motivare adeguatamente l’istruttoria) espone l’atto a rischio di annullamento in sede giurisdizionale per difetto di istruttoria o di motivazione.
- Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo (conclusione del procedimento, silenzio-assenso, efficacia degli atti) e del Diritto dell’Ambiente. È importante comprendere il coordinamento tra la disciplina generale della l. 241/1990 (art. 17-bis) e le norme speciali del d.lgs. 152/2006 (art. 25).
PAROLE CHIAVE
VIA, Ministero della Cultura, Silenzio-assenso, Procedimento amministrativo, Contributo istruttorio, Consiglio di Stato.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Cons. Stato, sez. IV, n. 10365/2025: Sentenza che qualifica il parere tardivo del MiC nella VIA come contributo istruttorio e non come silenzio-assenso.
- Art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006: Norma specifica che disciplina i termini e le modalità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
- Art. 17-bis l. 241/1990: Istituisce il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche (cosiddetto orizzontale), la cui applicazione è distinta rispetto al regime speciale della VIA secondo la citata giurisprudenza.
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