1 - L'accesso civico (co. 1, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):

1 - L’accesso civico (co. 1, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):
[ ] È circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce
un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge.
[ ] Riguarda tutti gli atti prodotti dall’amministrazione senza alcuna eccezione.
[ ] Ha come finalità quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative
e/o oppositive e difensive - che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui
sono titolari

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La risposta corretta è la prima , la seconda è sbagliata per la presenza di “senza alcuna eccezione”! la terza si riferisce all’accesso documentale previsto dalla 241/90

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La risposta esatta è la prima

La risposta esatta è la prima perché il c.1 art 5 fa riferimento a documenti informazioni e dati che la PA è tenuta a pubblicare, il cd. accesso civico semplice.
Il c.2 del medesimo articolo si riferisce a documenti, dati e informazioni che la PA non è tenuta a pubblicare e consente una partecipazione del privato alla attività pubblica, favorendo così il controllo dell’operato della PA (accesso civico generalizzato); ciò non avviene con l’accesso documentale della legge 241/1990, accesso che potremmo definire egoistico, ovvero basato sulla necessità dell’interessato “a conoscere” e non a favorire la trasparenza e la pubblicità dell’operato della PA.