10 bis e interruzione termini

Buongiorno, cortesemente un chiarimento:
a seguito di istanza di autorizzzazione per deroga acustica, l’ufficio ha predisposto preavviso di diniego ai sensid ell’art. 10 bis L. 241/90. nei termini l’avvocato incaricato dagli interessati ha proposto osservazioni, contestualmente richiedendo gli atti del procedimento (che sono stati prontamente inviati il giorno uccessivo), e specificando che le osservazioni sono da intendersi quale formale interruzione dei termini a difesa e riserva di proporre ricorso. Le osservazioni non presentano elementi innovativi alle valutazioni dell’istruttoria. Pertanto l’istanza può essere archiviata negativamente, conteggiando l’interruzione dei termini fatta con le osservazioni esclusivamente con riferimento ai 10 giorni concessi con il 10bis per le osservazioni stesse… è corretto?

I motivi ostativi non sono impugnabili quindi non ha senso indicare l’interruzione dei “termini a difesa” (se ho ben compreso).

In generale, con le ultime modifiche all’art. 10-bis, si parla esplicitamente di sospensione del termine del procedimento e non di interruzione. L’interruzione azzera i termini mentre la sospensione li congela.

La PA emette il 10-bis, automaticamente, il termine procedimentale viene sospeso (resta congelato al punto in cui è arrivato). In caso di presentazione di osservazioni, il termine procedimentale ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione di dette osservazioni (quindi non dal momento della presentazione delle stesse).

A seguito delle osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento è tenuto comunque a darne ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

Quindi, se l’intento della PA è quella di emettere il diniego, occorre un provvedimento finale che tenga conto anche delle osservazioni evidenziano i motivi per i quali nemmeno quelle siano sufficienti per arrivare all’assenso.

Il provvedimento finale negativo potrà essere impugnato nei termini di legge (dalla notifica del provvedimento finale si conteggiano i termini per l’impugnazione). Per l’emissione della negatoria non occorre una ulteriore interlocuzione procedimentale con l’interessato.

CdS n. 4751/2021:

[…] L’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 si applica ai procedimenti che l’Amministrazione intenda concludere con un provvedimento che ‘per la prima volta’ rappresenta al richiedente una o più ragioni impeditive dell’accoglimento della sua istanza.

La sua ratio è quella di evitare ‘provvedimenti a sorpresa’, cioè che prospettino questioni di fatto o di diritto prima ignote al richiedente, o comunque da lui non percepibili: il contraddittorio da instaurare consente di valutare già in sede amministrativa le argomentazioni dell’interessato sul se vi siano effettivamente ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza e agevola la deflazione dei ricorsi giurisdizionali.

Quando l’istanza di riesame è respinta con un atto meramente confermativo o solo di conferma del precedente, sulla base di una motivazione incentrata sulla immodificabilità della precedente valutazione, non occorre una ulteriore interlocuzione procedimentale con l’interessato (C.d.S.,VI Sez., n. 2507 del 26.5.2017) […]

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chiarissimo ed esaustivo. Grazie mille