scrivo per avere un chiarimento, se possibile, riguardo alla procedura di SCIA art.19 L.241/90 e le Direttive regionali in materia di SUAPE (Allegato A alla Delib.G.R. n. 49/19 del 5.12.2019 Regione Sardegna).
In particolare non mi è chiaro perché l’amministrazione che abbia rilevato una difformità, è tenuta a trasmettere la comunicazione di cui all’art. 10 bis della L.241/1990.
La mia domanda è:
i procedimenti in autocertificazione di cui all’art.10 della Direttiva (di cui sotto un estratto) sono riconducibili alle procedura di SCIA?
Se sì, porrei altre due domande:
1. Perché vengono trattati alla stregua dei procedimenti amministrativi con obbligo di preavviso di rigetto prima di un Provvedimento interdittivo?
2. In caso di SCIA improcedibile, l’amministrazione emette un Provvedimento interdittivo? È questo il nome del documento che vieta il proseguo dell’attività?
Grazie, I miei più cordiali saluti e sentiti complimenti.
"Art. 10 – Attività istruttoria e di verifica nei procedimenti in autocertificazione
10.2 – Esito dell’istruttoria
10.2.3 – Esito negativo:provvedimenti prescrittivi e interdittivi
Se i soggetti competenti per le verifiche rilevano la carenza dei requisiti e dei presupposti di legge procedono, nei termini per l’effettuazione delle verifiche, secondo quanto di seguito specificato.
La trasmissione al SUAPE di un mero parere negativo comunque configurato non priva di validità ed efficacia il titolo abilitativo.
Salvo che non sussistano motivate ragioni di urgenza, prima dell’adozione di qualsiasi atto l’amministrazione competente per le verifiche sul titolo abilitativo, che abbia rilevato una difformità direttamente o per il tramite del parere tecnico di un’amministrazione terza, è tenuta a trasmettere direttamente all’interessato e al SUAPE tramite il software regionale, la comunicazione di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, la correzione di eventuali errori o l’effettuazione di opportune modifiche progettuali(…)."
È un ottimo quesito, che tocca uno dei punti più dibattuti del diritto amministrativo e della prassi degli sportelli unici (SUAPE). La confusione è del tutto legittima: la SCIA, per sua natura, nasce come una “liberalizzazione” in cui il privato avvia l’attività subito, senza attendere un provvedimento espresso. Introdurre il preavviso di rigetto ($art.\ 10\text{-}bis$) in questo contesto sembra quasi un controsenso logico.
Vediamo di fare chiarezza punto per punto, analizzando la normativa nazionale e le specifiche Direttive della Regione Sardegna.
La risposta alla domanda principale: I procedimenti in “autocertificazione” sono riconducibili alla SCIA?
Sì, assolutamente. Nel sistema SUAPE della Sardegna, i “procedimenti in autocertificazione” disciplinati dall’art. 10 delle Direttive Regionali (Delib. G.R. n. 49/19) corrispondono esattamente alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) regolata dall’art. 19 della Legge 241/90 e, in campo edilizio, alla CILA/SCIA.
Il SUAPE sardo unifica i procedimenti e qualifica come “autocertificazione” tutti quei casi in cui il privato attesta sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti, consentendogli di avviare l’attività o il cantiere immediatamente (o dopo un termine prefissato) senza attendere un’autorizzazione espressa.
1. Perché viene applicato l’art. 10-bis (Preavviso di rigetto) a una SCIA?
A livello nazionale, la giurisprudenza è stata a lungo divisa: l’art. 10-bis nasce per i procedimenti ad istanza di parte (dove il privato “chiede” un pezzo di carta), mentre la SCIA non è un’istanza, ma una segnalazione.
Tuttavia, la Regione Sardegna, nella sua autonomia e con la Delibera 49/19, ha fatto una scelta di estrema tutela del privato e di massima collaborazione (soccorso istruttorio ampliato). I motivi per cui viene imposto l’art. 10-bis sono principalmente due:
Il principio di leale collaborazione e proporzionalità: Prima di bloccare un’attività economica già partita (generando un danno economico), l’amministrazione deve dare la possibilità al cittadino di difendersi, sanare l’errore o adeguare il progetto.
La natura “conformativa” della verifica: L’art. 19, comma 3 della L. 241/90 dice che se l’amministrazione accerta la carenza di requisiti, ove possibile, invita il privato a conformare l’attività entro un termine non inferiore a 30 giorni. La Regione Sardegna ha “tradotto” e standardizzato questa fase istruttoria utilizzando la procedura dell’art. 10-bis, adattandola ai flussi del portale SUAPE.
In breve: non si tratta di un “rigetto di un’istanza”, ma del preavviso che l’amministrazione sta per adottare un provvedimento che vieterà la prosecuzione dell’attività (effetto interdittivo).
2. In caso di SCIA improcedibile/invalida, come si chiama il documento che blocca l’attività?
Sì, il termine utilizzato dal legislatore e dalle Direttive è proprio Provvedimento Interdittivo (spesso unito all’effetto ripristinatorio, cioè l’ordine di rimettere le cose a posto se sono state fatte opere abusive).
Tuttavia, a seconda del momento in cui l’amministrazione interviene e del tipo di difformità, l’atto può assumere sfumature e nomi leggermente diversi nei modelli d’ufficio:
Tipo di Provvedimento
Quando viene emesso?
Cosa fa esattamente?
Provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli effetti
Entro i termini ordinari di verifica (es. 60 giorni per il commercio, 30 per l’edilizia).
È il tipico provvedimento interdittivo. Accerta che i requisiti non ci sono e che il privato non ha sanato la situazione dopo il preavviso. Vieta di continuare l’attività.
Provvedimento conformativo (o di prescrizione)
Se la difformità è sanabile.
Non blocca subito l’attività, ma ordina di fare modifiche entro un termine. Diventa interdittivo solo se il privato ignora l’ordine.
Provvedimento di autotutela / Annullamento
Dopo la scadenza dei termini ordinari (60/30 giorni).
L’amministrazione può bloccare l’attività solo in presenza delle condizioni rigorose dell’art. 21-nonies L. 241/90 (motivi di interesse pubblico, entro max 12 mesi, ecc.).
Se la SCIA è improcedibile fin dall’inizio (es. manca la firma digitale, mancano documenti essenziali senza cui non si può nemmeno avviare l’istruttoria), il SUAPE emette solitamente una Comunicazione di improcedibilità/irricevibilità. In quel caso l’attività non è mai legalmente iniziata. Se invece l’istruttoria parte ma l’esito è negativo (vengono rilevate difformità sostanziali), l’atto finale sarà un Provvedimento Interdittivo.