Buongiorno Edoardo,
proverò a rispondere in modo altrettanto secco, pur trattandosi di questioni ampiamente dibattute e su cui non vi è orientamento uniforme.
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a) Il parere di regolarità tecnica può essere definito come manifestazione di giudizio volta ad illuminare l’organo procedente nell’attività della sua funzione volitiva; manifestazioni di giudizio finalizzati nell’apportare agli organi attivi degli elementi da utilizzare nelle loro determinazioni.
Il parere tecnico, comprensivo anche di quello di regolarità amministrativa, dovrà attestare chiaramente se l’atto corrisponda all’attività istruttoria compiuta, agli atti e/o fatti acquisiti, alle valutazioni tecniche e che è conforme a quanto disposto dalla normativa di riferimento (ad es., rispetto delle regole tecnico-giuridiche, le prevedibili conseguenze finanziarie e/o economico-patrimoniali).
Con il rilascio del parere, inoltre, il dirigente/responsabile si esprime, in relazione alle proprie competenze e profilo professionale, in ordine alla legittimità dell’atto.
b) Il parere di regolarità contabile, considerato che gli atti di competenza politica raramente contengono impegni di spesa ma spesso hanno riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria e/o economico-patrimoniale, viene espresso in tutti i casi in cui dall’atto deliberativo possano derivare effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Gli atti amministrativi che producono effetti diretti sono quelli che comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata, qualificabili come “atti specifici”, idonei a incidere sull’aspetto finanziario e/o economico-patrimoniale dell’Ente. Per questi atti è necessario apporre, in aggiunta al parere contabile, anche l’attestazione di copertura finanziaria.
Viceversa, per gli atti amministrativi con effetti indiretti sono quelli che non producono effetti diretti ed immediati sulla spesa o sull’entrata (c.d. “atti processuali”), cioè atti prodromici che conducono all’adozione dello specifico atto finale, è necessaria l’acquisizione del solo parere di regolarità contabile: su questi atti non è necessaria l’attestazione di copertura finanziaria, che nella prassi viene apposta anche sulle proposte di deliberazione nelle infrequenti ipotesi di impegno di spesa, senza adottare un successivo atto gestionale di competenza del dirigente/responsabile
I pareri di regolarità tecnica e contabile devono necessariamente essere presenti nella proposta di deliberazione (salvo il caso di atti di mero indirizzo) pena l’illegittimità del provvedimento amministrativo, costituendo i presupposti giuridici necessari richiesti e voluti dal legislatore; la loro funzione è di garanzia ed in caso di assenza vi è impedimento del concreto raggiungimento dell’interesse pubblico – volta per volta – tutelato dalle norme.**
N.B. L’ orientamento giurisprudenziale non è stato sempre uniforme sul tema e offre molteplici spunti di riflessione sugli effetti sostanziali dei pareri e della connessa responsabilità politica.
Sul tema vedi:
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La parola “motivazione” indica le ragioni che sono alla base di un determinato atto, i motivi per cui questo atto è stato emanato, la puntuale descrizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono alla base della decisione dell’amministrazione, in rapporto alle risultanze dell’istruttoria, salvo esplicite eccezioni.
La dottrina non è stata sempre concorde nel ritenere la motivazione quale elemento essenziale dell’atto amministrativo e la diretta conseguenza di tale circostanza incide sulla sua eventuale patologia: laddove si ritenga che essa sia un elemento essenziale, la sua assenza porterebbe alla nullità (ex art. 21 septies L. 241/90); in caso contrario, la sua incongruenza, illogicità , perplessità (vizi da riportare tutti all’eccesso di potere) o la la sua insufficienza o assenza (violazione di legge) sarebbero da ascrivere all’annullabilità (ex art. 27 octies della L. 241/90).
Sintetizzando e per rispendere in maniera “secca”, come promesso, la questione potrebbe essere così risolta:
La mancanza della motivazione ovvero l’omessa indicazione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad adottare l’atto costituisce, per l’appunto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90, un vizio del provvedimento che può portare al suo annullamento per violazione di legge.
L’inadeguatezza della motivazione è, invece, censurabile, di norma, per eccesso di potere in uno dei suoi profili sintomatici** (carenza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, vizio di sviamento del potere, travisamento dei fatti o falsità dei presupposti, disparità di trattamento, etc.).
Sul tema vedi:
http://www.deiustitia.it/cms/cms_files/20170220010956_baij.pdf
Inoltre, poichè l’argomento era stato già oggetto di quesito , ti riporto il link con la risposta:
Buona lettura
Simona