2 quesiti sui dehors

1° caso: Al titolare di un esercizio pubblico per la somm.ne di alimenti e bevande, in data18.05.2020 gli è stato rilasciato un P.U.A. per la collocazione di un dehor a servizio di detto esercizio.
Detto P.U.A. lo autorizzava fino al 18.05.2023.
Dopo la suddetta scadenza non ha presentato nessuna richiesta di rinnovo.
Oggi ha manifestato la volontà di chiedere il rinnovo del dehor e per questo vorrebbe presentare apposita richiesta semplificata secondo le procedure stabilite in occasione del COVID.

Lo può fare? E noi come ufficio quali atti dobbiamo adottare?
2° caso: Ad un altra titolare di pubbl. esercizio è stato rilasciato un P.U.A. per un dehor in data11.06.2019, con validità mesi 36. Dopo la scadenza (11.6.2023) non ha presentato nessuna richiesta di rinnovo.
Ora, vrrebbe anche lei avanzare domanda di rinnovo del dehor.
Anche qui, quali dobbiamo adottre?
2 ulteriori domande:

  • Il titolare di un dehor che smette di lavorare per circa 2 anni per motivi di famiglia, può, adesso che vorrebbe riaprire l’attività chiedere il rinnovo con la procedura semplificata?
  • Mi tolga per favore un dubbio e cioè:
  • E’ vero che per autorizzare un dehor permanente occorre rilasciare il P.U.A. (procedimento unico autorizzatorio), previo rilascio del permesso di costruire, mentre per un dehor a carattere stagionale è sufficiente una autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico?
    Grazie infinite e carissimi saluti.

Le concessioni sono scadute nel 2023 e devono ripartire con nuova domanda. Da vedere se ci sono gli estremi per sanzionare .

Faccio presente il comma 4 dell’art. 26 della legge 16/12/2024, n. 193 ma dato che e concessioni erano scadute, non si applica:

  1. Le autorizzazioni e le concessioni per l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi dell’articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.

Le procedure semplificate NON sono state prorogate e neppure il comma 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, quindi si applica le normali regole sulla stagionalità del manufatto (qua si entra nel complicato: vedere in base alla carattersitiche costruttive ai sensi della LR e in base al carattere teporaneo). Riporto il citato comma 5:

Comma 5

5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991 , non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Grazie per la risposta, tuttavia vorrei chiederle un chiarimento su quanto mi ha scritto.

Lei mi dice : Le autorizzazioni e le concessioni per l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi dell’articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.

Le procedure semplificate non sono state prorogate e neppure il comma 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137:

DOMANDA:

a. In base a quanto mi è dato capire, la L. 193/2024 del 16/12/2024 stabilisce che il rinnovo del dehor può essere richiesto con istanza semplificata, valida per l’occupazione di suolo pubblico fino all’entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2 dell’art. 26 della legge n° 193/2024 e in ogni caso non oltre il 31/12/2025, fatte salve ulteriori proroghe delle disposizioni fissate dalla legge e ratificate dall’Amministrazione o diverse disposizioni di legge.

Poi aggiunge:

Le procedure semplificate non sono state prorogate e neppure il comma 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137:

CHIEDO cortesemente: può darmi qualche chiarimento in merito? I titolari di dehor possono avanzare richiesta di rinnovo fino al 31.12.2025.

Aggiungo; se il titolare di una autorizzazione per dehor ha sospeso l’attività per motivi familiari per un paio d’anni (al comune non pervenuta nessuna comunicazione di sospensione), e adesso volesse riprendere la stessa attività, può procedere con l’invio di una istanza semplificata per il rinnovo del suo dehor fino al 31.12.2025).

Mi perdoni dottore. Ma per concludere la questione avrei bisogno dei suoi preziosi

Oggi siamo in attesa del d.lgs. previsto dall’art. 26 della legge 193/2024. Nel frattempo, la stessa norma fa salve le autorizzazioni in essere prorogandole al 31/12/25. La norma non parla di proroghe di applicabilità delle disposizioni che prevedevano le procedure semplificate di domanda.
Chi chiede oggi le occupazioni lo fa con il normale regime giuridico. Spetta poi al comune regolamentare la fattispecie

Grazie infinite dottore. Molto chiaro. Grazie