20210420_d.l. n. 44 vs slide d.l. n. 44

Buona sera,

ho un’altroaltro dubbio in merito all’espletamento delle prove concorsuali.

A marzo mi sono iscritto ad un concorso (cat. D1) bandito da un Comune, le date di espletamento sono uscite il 13 aprile, le prove sono fissate per i seguenti giorni:
a) 5 maggio prima prova
b) 6 maggio seconda prova (in mattinata)
c) 6 maggio orale (nel pomeriggio)

Leggendo l’art. 10 d.l. n. 44 1 aprile 2021 ho capito questo: per qualsiasi concorso (tranne quelli per le figure dirigenziali) le prove sono la preselettiva, prima prova ed orale ma le slide di spiegazione al d.l. dicono (a pagina 4) dicono che per i concorsi già banditi le modalità de d.l. sono “eventuali”

Vorrei capire come quale delle due linee è quella corretta.

Buona serata

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Prima questione. Vuoi impugnare il bando? Vuoi sindacare la scelta di fare 3 prove? Spendere qualche migliaio di euro di avvocato per principio?
Quelle sono le date, vai e vinci!

Ciò premesso se si tratta di bando precedente per cui sono state svolte attività l’ente può SICURAMENTE mantenere le vecchie procedure.
Se è bando successivo è DUBBIO che le nuove procedure siano vincolanti per gli enti locali.

CONSIGLIO: sindacare le procedure è spesso (non il tuo caso … ma spesso) un modo per prepararsi ad una sconfitta e giustificarsela … sono stato buttato fuori perchè erano tre prove!!!

Tutte scuse inutili … le regole le stabiliscono altri. Se non ledono me a vantaggio di altri ma sono uguali per tutti si accettano.

Se vado a giocare a calcio NON MI ARRABBIO se mi fischiano il fuorigioco (regola che posso ritenere assurda) ma se lo fischiano a me e non ad altri!

Ecco … ti stai domandando se è giusto il fuorigioco!!!