241 10 bis -preavviso di regetto

Buon giorno, in riferimento al preavviso di rigetto -art 10 bis della 241/90- vorrei sapere se fossimo in presenza di una domanda di ammissione ad un contributo manifestamente inammissibile in quanto i requisiti del beneficiario non sono conformi a quanto previsto dal bando, dobbiamo comunque procedere con il preavviso di rigetto? e se la domanda fosse arrivata dopo la scadenza del bando?
grazie

l’art. 10-bis non si applica alle procedure concorsuali. E’ scritto nell’art. 10-bis stesso.

Il problema è se, per codesta ipotesi, è possibile ammettere, o meno, il soccorso istruttorio. Vedi CdS n. 1236/2019

ma per procedure concorsuali si intende anche un bando per contributi economici?
grazie

CdS Adunanza plenaria 6/2016

… Merita considerazione anche il rilievo che lo stesso art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, introduce due deroghe espresse alla regola del c.d. preavviso di rigetto. Le deroghe si riferiscono: 1) alle procedure concorsuali; 2) ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

La deroga alle procedure concorsuali (a prescindere dalla difficoltà di considerare, a rigore, la procedura concorsuale un procedimento ad istanza di parte) SI RIFERISCE A TUTTE LE PROCEDURE CARATTERIZZATE DAL PRINCIPIO DELLA CONCORSUALITÀ e, quindi, anche alle procedure di evidenza pubblica per l’aggiudicazione di contratti pubblici…

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quindi sono da considerarsi procedure concorsuali (e quindi esclusi dall’art 10 bis L.241/91) tutte le procedure che prevedono un bando ed una graduatoria? TIpo contributi economici, domanda per assegnazione casa popolare, ecc…?
grazie

A parere mio sì, la ratio della sentenza citata è quella. Non parla di concorsi pubblici in senso stretto ma di tutte le procedure applicanti il principio della concorsualità. La concorsualità è connessa alla comparazione di soggetti applicando dei criteri predeterminati

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posso introdurmi?
domanda di concessione di acqua pubblica, arriva un’altra istanza e sono dichiarate concorrenti (10/R regione Piemonte)
si valutano entrambi i progetti e uno dei progetti in conferenza dei servizi ha 2 pareri negativi…
10 bis? o no perchè si favorirebbe uno dei progetti piuttosto che l’altro? sono di solito valutati singolarmente e alla fine l’autorità competente valuta “la preferenza” con i criteri della normativa regionale, in effetti però se il miglior uso dell’acqua è valutato concorrentemente nei 2 progetti non si andrebbe contro la ratio della norma di non applicarlo nei procedimenti concorsuali?