8 - Con riferimento alla gestione del personale in disponibilità, l’art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone tra
l’altro che:
[ ] Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di sospensione
del relativo rapporto di lavoro.
[ ] Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità non sono dovuti
all’ente previdenziale di riferimento.
[ ] Nell’ambito della programmazione triennale del personale le nuove assunzioni a tempo determinato superiore
a dodici mesi non sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto
nell’apposito elenco.