Abbandono rifiuti accertato con fototrappola e contraddittorio

Buongiorno, abbiamo accertato con utilizzo di foto trappola (regolarmente installata con preavviso di area sottoposta a controllo e valutazione rischi redato da DPO) abbandono di rifiuti. E’ facilmente individuabile dalle immagini la targa del veicolo e la persona.
In questo caso per procedere ai sensi dell’art. 192 TUA è sempre necessario il contraddittorio oppure si può tramettere direttamente la sanzione al trasgressore/intestatario del veicolo?
Grazie per la cortese risposta

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Buongiorno, abbiamo accertato con utilizzo di foto trappola (regolarmente installata con preavviso di area sottoposta a controllo e valutazione rischi redato da DPO) abbandono di rifiuti. E’ facilmente individuabile dalle immagini la targa del veicolo e la persona.
In questo caso per procedere ai sensi dell’art. 192 TUA è sempre necessario il contraddittorio oppure si può tramettere direttamente la sanzione al trasgressore/intestatario del veicolo?
Grazie per la cortese risposta

Una violazione amministrativa viene contestata sulla base degli atti di accertamento previsti dall’art. 13 delle legge 689/81. I rilievi fotografici delle cosiddette “fototrappole” sono atti di accertamento.

Rientra nella discrezionalità dell’organo di polizia operante il valutare se i risultati dei suddetti atti di accertamento sono sufficienti per l’attribuzione di un fatto specifico ad una persona individuata come “trasgressore”, oppure se – come nel caso in esame - potrebbero essere utili anche ulteriori atti di accertamento tra cui l’assunzione di informazioni dal proprietario del veicolo ritratto nelle fotografie.
Ma l’assunzione di informazioni è un atto di accertamento, non è un contraddittorio.

Per le violazioni amministrative che seguono i principi della legge 689/81 il “contraddittorio” si manifesta nella facoltà prevista dal primo comma dell’art. 18 di tale norma (“Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità’ competente a ricevere il rapporto a norma dell’articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità’”), prima che l’autorità competente (“sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi”) emetta l’ordinanza-ingiunzione se ritiene fondato l’accertamento.

Ricordiamo che è l’ordinanza-ingiunzione il provvedimento sanzionatorio che avrà efficacia esecutiva, e non il verbale, che costituisce un atto intermedio nel procedimento sanzionatorio.

Grazie, grazie mille per la cortese risposta.

Buongiorno,
da un punto giuridico puoi seguire quello che è l’iter sopra dettagliatamente e correttamente descritto. Il mio consiglio pratico-operativo è
quello di convocare il trasgressore e contestare il verbale.
Saluti.

Marco Orlandi

Io contesto la violazione al proprietario del veicolo usato per trasportare il rifiuto, quale obbligato in solido con il trasgressore . Notifico il verbale di violazione specificando nello stesso la modalità di accertamento e la fototrappola usata.