il contributo affronta la dibattuta questione della sostituzione legislativa, chiedendosi se tale strumento sia necessario al fine di consentire la effettiva tutela degli interessi che consentono di attivare l’istituto disciplinato dall’art. 120, co. 2, Cost., con particolare riferimento al “substitutive power”. Al riguardo si sostiene che, soprattutto in quei casi in cui sono interi settori dell’amministrazione regionale o locale a essere pregiudicati nella loro complessiva funzionalità, l’impossibilità di provvedere a una sostituzione delle Regioni anche sul piano legislativo rischia di impedire il soddisfacimento degli interessi – davvero basilari, per le comunità interessate – rispetto ai quali sono preordinati tali settori, condannando quote consistenti di cittadini a condizioni di vita non adeguate, con conseguente lesione dell’unità giuridica ed economica della Repubblica.
