Abilitazione direttore tecnico agenzia di viaggio

Buongiorno,

Siamo l’Ufficio Turismo di un comune capoluogo della Toscana con competenze di area sovracomunale e abbiamo ricevuto da un Suap una SCIA per avvio di attività di Agenzia di Viaggio. La persona designata come direttore tecnico dell’agenzia di viaggio ha un attestato di qualifica rilasciato dalla Regione Toscana nel 2022, idoneità riconosciuta con Decreto regionale.

Ai sensi del DM n. 1432 del 5 agosto 2021 (“Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo”), ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di direttore tecnico, oltre al possesso dei requisiti formativi, il soggetto riconosciuto idoneo deve attestare anche il possesso dei requisiti soggettivi e di quelli linguistici.

Questo ufficio procederà pertanto all’istruttoria per l’accertamento dei requisiti ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del suddetto decreto ministeriale.

Tuttavia ai comuni capoluogo/città metropolitana toscani viene anche chiesto di emanare il provvedimento (determina dirigenziale) di rilascio dell’abilitazione all’esercizio dell’attività. La Regione Toscana infatti con email dello scorso 22 ottobre 2021 comunica a tutti i comuni capoluogo/città metropolitana che “nell’ambito dell’ordinamento regionale, la competenza riguardo all’abilitazione a direttore tecnico spetta al Comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze, accedendo alla competenza attribuita dalla l.r. 86/2016 in materia di agenzie di viaggio.”

A nostro avviso, il testo unico sul turismo della Toscana non chiarisce espressamente quale sia l’ente titolato al rilascio di tale abilitazione: tra le funzioni attribuite ai comuni capoluogo dalla L.R.T. n.86/2016 vi sono quelle relative all’attività di “agenzia di viaggi e turismo”, ma non quelle relative alle abilitazioni per le professioni turistiche, che difatti nelle normative di altre regioni sono chiaramente enunciate (ad esempio nella Legge Regionale della Lombardia 1 ottobre 2015, n. 27 – art. 63, comma 3).

Visto quanto sopra e considerato che l’abilitazione eventualmente rilasciata avrebbe validità su tutto il territorio nazionale, ci siamo chiesti se sia sufficiente una email della Regione per emanare un provvedimento di questo tipo. Noi avremmo pensato, dopo aver effettuato i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ricevute, di rilasciare una nota di presa d’atto dell’avvenuto accertamento con esito positivo dei requisiti professionali dichiarati.

Si richiede un vostro parere in merito a tutto quanto sopra.

Ringraziando anticipatamente, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.