Salve, nel 2011 ho preso la qualifica di addetto acconciatore unisex di 1800 ore livello di qualificazione europea 2 in Toscana. Ho esperienza lavorativa dal dicembre 2010 al giugno 2016 come parrucchiere 3 liv. nel 2018 fino a marzo 2020 come responsabile tecnico sempre in Toscana. Dal maggio 2020 a maggio 2023 parrucchiere liv pero 2 in Emilia Romagna e ora vorrei aprire il mio salone in Emilia Romagna ma la commercialista mi ha chiesto la abilitazione come professionista per aprire il salone. Premetto che quando ho fatto la scuola in Toscana mi avevano detto che la mia qualifica era già abilitata per aprire. Ecco vorrei capire cosa succede e come posso risolvere sta situazione per aprire il mio salone. Grazie mille per la risposta e l’aiuto.
Faccio un po’ di cronistoria per anticipare dubbi. Il 2012 ha rappresentato uno spartiacque. Il 14 settembre 2012, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 147/2012, la legge n. 161/1963 è stata abrogata e, quindi, è venuto meno il requisito della sola esperienza lavorativa. I soli requisiti professionali possibili diventano quelli della legge n. 174/2005. Prima di questa data moltissimi ottevano i requisiti proprio con la sola esperienza e l’esame in commissione dell’artigianato.
Da quel momento è seguita una fase transitoria (chi aveva esperienza a una certa data ha potuto comunale fare l’esame teorico pratico). Sul punto vedi l’art. 13 della LR toscana n. 29/2013. Vedi anche il decreto 2752/2013 con i percorsi formativi aggiornati. Vedi questo link:
https://www.regione.toscana.it/-/acconciatore
TUTTAVIA, la regione riconosceva validi dei corsi di 1800 ore biennali che di volta in volta venivano approvati in modo specifico prima del 2012. Non c’è mai stata uniformità di trattamento sui vecchi corsi da 1800 ore. In genere anche chi finiva il corso passava poi dalla Commissione Artigianato / CCIAA per un riconoscimento “automatico” e solo formale, ma poteva succedere che qualche comune lo reputasse (a ragione) già valido di per sé. IN OGNI CASO, erano corsi ABILITATNTI all’esercizio in proprio/ responsabile tecnico. Quindi sei a posto.
Ti allego una vecchia di un corso del genere che dovrebbe essere uguale al tuo: alla fine c’era il necessario esame teorico pratico
scheda-vecchio-corso.pdf (884,5 KB)
E’ chiaro che un’abilitazione regionale vale anche nelle alre regioni: tutte le regioni si rifanno alla unica normativa nazionale
Grazie mille per la risposta, io ora sono andata al ufficio suap in provincia di Bologna dove vorrei aprire, la suap mi ha scritto; Ufficio ha scritto mail al Servizio Istruzione e Formazione Professionale della Regione Toscana ponendo un quesito (corredato della documentazione utile alla verifica) in ordine:
-alla validità dell’attestato di qualifica professionale da lei conseguito in data 22/07/2011 quale ABILITAZIONE PROFESSIONALE ai sensi della Legge 174/2005 art.3 comma 1 lettera a), su tutto il territorio nazionale;
-al riconoscimento dell’ente/struttura di formazione (Copping srl) alla data del rilascio dell’attestato.
In pratica sono in un stato complesso perché io ero sicura di aprire perché essendo stato anche responsabile tecnico in Toscana mi dava il diritto di avere la abilitazione… ora sono in forse…
sicuramente hai i requisiti. Vedi art. 10, comma 1 della legge regionale:
I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno la qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o donna assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 3 della l. 174/2005
Spiega ai soggetti competenti che il requisito è unico a livello nazionale. Le regioni hanno la potestà normativa sui percorsi formativi per accedere a quell’unico requisito. Quindi, le strade formative possono essere diverse ma una volta ottenuto l’abilitazione professionale, quella è unica e vale in tutta Italia
Buon anno! Ho avuto la risposta direttamente dalla regione Toscana. Hanno confermato la mia abilitazione, però mi hanno scritto anche questo, Forse però le è mancato il passaggio dell’equipollenza del titolo di acconciatore conseguito in toscana con quello che vale in emilia romagna; per questo deve rivolgersi agli uffici regionali emiliani.
Ma non capisco,… mi hanno ancora confusa di più, ora mi serve anche una dichiarazione di Equipollenza ?
Visto che la legge Del’art.10 , comma 1 , della L.r 29/13 legge regionale, i soggetti che alla data in entrata in vigore della presente legge hanno la qualifica di acconciatore o addetto parrucchiere assumano il diritto e sono e equiparati soggetti abilitati ai sensi del art.3 legge 174/2005 che vale in tutta Italia.
Io sapevo che le qualifiche regionali per professioni regolamentate come l’acconciatore hanno validità legale in tutta Italia. Come c’è scritto ovviamente anche nella qualifica… chi mi può dare un po’ di delucidazione? Grazie 
Io non vedrei problemi: hai i requisiti. Parla con il comune che deve ricevere la SCIA e spiega la situazione come ricostruita. Perché il comune emiliano dovrebbe rigettare la SCIA? Sarebbe un fatto che richiederebbe una motivazione forte e ben adeguata.
Dato che hai la conferma della Toscana, anche in Emilia non possono che prenderne atto. Ripeto che il requisito è unico a livello nazionale ed è quello di cui alla legge 174/2005. Le regioni sono competenti sulla formazione professionale ma non sulla definizione del requisito.
In conclusione. Se hai un’abilitazione all’esercizio dell’attività ai sensi della legge 174/2005, questa è spendibile in tutt’Italia.
La giurisprudenza costituzionale è chiara.
Ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato. Puoi vedere sentenza n. 353 del 2003; in seguito, tra le molte, sentenze n. 98 del 2013, n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 40 del 2006, n. 424 del 2005, 108 del 2012.
Con l’art. 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131 sono stati modificati i principi fondamentali relativi all’accesso alle professioni. In particolare l’art. 4 del d.lgs. n. 30 del 2006 ha enunciato il principio per cui l’accesso alle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni della legge. Le eventuali disposizioni di legge definiscono i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l’esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione, a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato. Sulla base del nuovo principio fondamentale della materia così enunciato, spetta perciò solo alla legge dello Stato, e nei casi specificamente indicati, la determinazione dei requisiti di accesso alle professioni.
Approfondimento:
Le regioni, dopo il 2005, si sono attivate con la consueta modalità dell’accordo raggiunto in Conferenza Stato-regioni al fine, appunto, di muoversi con uniformità a livello nazionale nella loro potestà di organizzare la formazione professionale. In altre parole, se il requisito è unico ed è definito dallo Stato, va da sé che anche i percorsi formativi regionali debbano trovare una linea comune.
Qua trovi l’accordo del 2007:
Come puoi vedere, per tutto quanto abbiamo detto, viene sancita, l’art. 6, la reciprocità regionale. Anche se non fesse stata sancita, la giurisprudenza costituzionale non potrebbe portare che questa conclusione.