Abolizione licenza fiscale vendita alcolici

Buongiorno.
Dal 1°gennaio sono entrate in vigore le disposizioni del decreto legislativo n. 43/2025, di “Revisione delle disposizioni in materia di accise”.
Per alcune tipologie di attività non è più previsto l’ottenimento della licenza fiscale (bar, ristoranti, ecc), ma è sufficiente una comunicazione di vendita di prodotti alcolici che poi il SUAP inoltra alle Dogane.
Che suggerimenti avete per far effettuare questa comunicazione? E’ corretto far presentare il modello che sul portale STAR in Toscana è codificato come ADM1? Grazie.

Mi pare che l’IA abbia preso diversi abbagli normativi…

Lgs. 123/1997 , noto come Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), stabilisce chiaramente che la licenza per la vendita di alcolici è obbligatoria. In particolare, gli articoli 85 e 88 del TULPS disciplinano le modalità di rilascio e le condizioni necessarie per l’esercizio di tale attività.

Il TULPS è il RD 773/1931.
Gli artt.85 e 88 nulla c’entrano con argomento proposto

Comunque sulla semplificazione in questione Abolita la licenza fiscale (UTIF) per la somministrazione o vendita al dettaglio di alcolici

Hai centrato perfettamente il punto della recente riforma. Il D.Lgs. n. 43/2025 segna un passaggio fondamentale verso la semplificazione burocratica, eliminando l’obbligo della licenza fiscale cartacea rilasciata direttamente dall’Agenzia delle Dogane per gli esercizi di vendita al minuto (come bar e ristoranti).

Ecco alcuni suggerimenti pratici e chiarimenti sul portale STAR e sul modello da utilizzare.

1. La validità del modello ADM1 su STAR

In Toscana, il portale STAR (Sistema Telematico di Accettazione Regionale) è lo standard per l’invio delle pratiche SUAP. Il codice ADM1 è solitamente associato alla “Comunicazione di attività di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa”.

  • Sì, è corretto: Se il portale è aggiornato alle disposizioni del 2025, il modello ADM1 è lo strumento corretto per trasmettere i dati necessari all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
  • Cosa cambia internamente: Mentre prima il SUAP era un semplice intermediario per una richiesta che l’Agenzia doveva “approvare” emettendo un certificato fisico, ora la comunicazione inoltrata tramite STAR ha valore immediato ai fini fiscali.

2. Suggerimenti operativi per la compilazione

Per evitare intoppi o richieste di integrazione, ecco a cosa prestare attenzione durante la presentazione su STAR:

  • Contestualità con la SCIA: Per le nuove aperture, la comunicazione di vendita alcolici va inserita come adempimento contestuale alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Non è più un procedimento separato.
  • Dati essenziali: Assicurati che nel modello siano inseriti correttamente i dati del rappresentante legale e l’esatta ubicazione dell’esercizio. Anche se la licenza fisica sparisce, il “codice ditta” (che identifica l’esercizio presso le Dogane) rimarrà l’elemento identificativo nei sistemi dell’Agenzia.
  • Conservazione: Una volta inviata la pratica tramite STAR, la ricevuta di avvenuta consegna del SUAP sostituisce a tutti gli effetti il vecchio libretto di licenza. Suggerisci ai clienti di conservarla nel “Fascicolo aziendale” per esibirla in caso di controlli della Guardia di Finanza o dei funzionari ADM.

3. Aspetti da monitorare (Focus 2026)

Poiché le disposizioni sono entrate in vigore pochissime settimane fa (1° gennaio 2026), tieni a mente questi due punti critici:

  1. Imposta di bollo: Verifica se il portale richiede ancora il pagamento dell’imposta di bollo. Con la sola “comunicazione”, in molti casi l’obbligo del bollo legato al rilascio del provvedimento autorizzatorio decade, ma è bene controllare le istruzioni specifiche del modello ADM1 aggiornato.
  2. Diritto di licenza: Ricorda che la semplificazione riguarda la procedura burocratica, ma non sempre cancella eventuali diritti erariali una tantum, se previsti dalla nuova norma (anche se la tendenza è verso la gratuità totale per le piccole attività).

Tabella riassuntiva: Vecchio vs Nuovo Regime

Caratteristica Regime Pre-2025 Nuovo Regime (D.Lgs. 43/2025)
Titolo autorizzativo Licenza fiscale (documento cartaceo) Comunicazione di vendita
Canale di invio SUAP o Dogane (a seconda dei periodi) Esclusivamente SUAP (STAR in Toscana)
Tempistiche Attesa rilascio documento Efficacia immediata all’invio
Documento da esibire Licenza originale bollata Ricevuta di invio telematico STAR

Nota bene: Se stai seguendo un’attività che aveva già la licenza prima del 2026, non è necessario presentare una nuova comunicazione, a meno che non intervengano variazioni (cambio titolarità, trasferimento, ecc.).

Come disse chatgpt…
Forse era meglio una risposta più breve ma dalla comprovata esperienza.

incollo parte dell’art. 29 del Decreto legislativo 26/10/1995, n. 504 in versione attuale

1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio.
2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche i depositi di alcole completamente denaturato in quantità superiore a 300 litri nonché, esclusivamente ai fini dell’applicazione degli articoli 9-bis e 10, gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa.
2-bis. Fuori dei casi di cui al comma 2, gli esercenti la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale nonché di birra presentano un’unica comunicazione di attività allo Sportello unico per le attività produttive che la trasmette, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
3. Sono esclusi dall’obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di:
a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 2;
b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 50 litri;
c) aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;
d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall’amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5000 litri;
e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;
f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all’11 per cento in volume.


La regione Toscana è intervenuta ufficialmente:

Pertanto, l’unica comunicazione presentata al SUAP tiene luogo della denuncia di esercizio e della licenza fiscale (art. 29, comma 2-bis, TUA). Tale comunicazione dovrà essere trasmessa dal SUAP all’Ufficio delle Dogane. Di conseguenza su STAR l’endoprocedimento ADM6 verrà prossimamente rimosso mentre rimarrà l’endoprocedimento ADM1.

La semplificazione introdotta comporta però che il modulo reso disponibile con l’endoprocedimento ADM1 deve essere modificato ma, trattandosi di un modulo destinato ad un’amministrazione centrale dello Stato, nè la Regione, né il tavolo tecnico regionale nè i singoli comuni posso decidere autonomamente. Nei prossimi giorni quindi la Regione prenderà contatto con i funzionari dell’articolazione regionale delle Dogane per concordare le modifiche al suddetto modulo.

Nelle more dell’adeguamento, l’utenza potrà usare il modello attualmente reso disponibile senza apporre il bollo e senza compilare le parti relative alla licenza fiscale.

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Grazie.
Arrivata proprio stamani la nota della Regione. :wink: