Con l’abrogazione della norma in oggetto, che riporto per speditezza, Abrogazione art. 12 DL n. 47/2014 - qualificazione esecutori lavori pubblici, si pone il problema di che requisiti richiedere ai partecipanti ad una procedura di affidamento che prevede, a titolo d’esempio, lavori superiori a 150mila euro per cui si richiede la SOA obbligatoriamente e altre categorie di lavori, generali e/o specializzate, per importi inferiori a 150mila euro.
A titolo d’esempio:
OG1 per 350mila
OG9 per 100mila
OS6 per 95mila.
Può partecipare un concorrente possessore della sola SOA OG1 che presenti i requisiti dell’art. 28 dell’allegato II.12 …la questione è relativa quindi al concetto di scorporabilità o meno…
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione sollevata riguarda l’interpretazione delle norme relative ai requisiti di qualificazione per partecipare a gare di appalto pubblico, in particolare dopo l’abrogazione dell’art. 12 del DL n. 47/2014. Questa norma trattava specificamente della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, e la sua abrogazione solleva dubbi su come gestire i requisiti di qualificazione in presenza di lavori di diverse categorie e importi.
Teoria generale del diritto sugli appalti pubblici:
Nel diritto degli appalti pubblici, la qualificazione degli operatori economici (imprese) che intendono partecipare a gare di appalto è un meccanismo volto a garantire che solo soggetti con adeguata capacità tecnica, economica e finanziaria possano concorrere e, eventualmente, eseguire i lavori pubblici. La certificazione SOA (Società Organismi di Attestazione) è uno degli strumenti attraverso cui si attesta la qualificazione di un’impresa per categorie e classi di lavori specifici.
Norme relative:
- Il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), e le sue successive modifiche, rappresenta la normativa di riferimento principale.
- Il Nuovo codice appalti (dlgs 36/2023) potrebbe introdurre ulteriori modifiche e chiarimenti.
Esempio concreto:
Nel caso presentato, si discute se un’impresa con certificazione SOA per la categoria OG1 (lavori generali) per un importo di 350mila euro possa partecipare a una gara che include anche lavori per le categorie OG9 e OS6, per importi inferiori a 150mila euro, basandosi sui requisiti dell’art. 28 dell’allegato II.12.
La questione della “scorporabilità” si riferisce alla possibilità di considerare separatamente i diversi lavori o se l’impresa debba possedere tutte le qualificazioni richieste per l’intero oggetto dell’appalto.
Conclusione sintetica:
La risposta a questa domanda dipende dall’interpretazione delle norme vigenti e dalle specifiche disposizioni contenute nei bandi di gara. In generale, se il bando permette la partecipazione di imprese qualificate in una sola categoria per lavori che comprendono più categorie, purché soddisfino determinati requisiti, allora sarebbe possibile. Tuttavia, è essenziale verificare le disposizioni specifiche del bando e le eventuali linee guida fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o dalle normative aggiornate.
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Bibliografia e link utili: