Abrogazione implicita articolo/comma su regolamento Commercio AAPP Veneto

Buongiorno.
Il nostro Comune, nel regolamento sul commercio in AAPP dispone un articolo denominato: “Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione ai precari” e un comma cita il seguente testo: “Gli operatori a titolo precario inseriti in graduatoria per la partecipazione al mercato e la relativa spunta sono tenuti a confermare detto inserimento entro il termine del 30 novembre di ogni anno, pena l’esclusione dalla graduatoria stessa”.

A mio parere, suddetto comma non è applicabile in quanto risulta essere un procedimento ex novo inserito in un regolamento che non trova basi giuridiche per essere applicato, oltre che essere discriminante e privo di senso. Alla fine potrebbero tutti confermare e non presentarsi.

Chiaramente la mia opinione resta tale ma non riesco ad orientarmi su quali norme poter citare per poter dimostrare la non applicabilità del suddetto comma.

P.S: il comune è collocato in Veneto.

Grazie in anticipo.

Sicuramente è una disposizione che ha poco senso. Meglio indicare (per fare un esempio) che dopo 1 anno in cui l’operatore non si è mai presentato per la spunta, viene cancellato dalla graduatoria.
In ogni caso, la disposizione non è così onerosa e anticoncorrenziale da poterla reputare illegittima. Se ho ben compreso, si tratta di una mera comunicazione, un onere non eccessivo. Diciamo che non è una procedura vera e propria e, come tale, impropriamente prevista da un regolamento comunale in assenza di copertura legale.
Io cercherei di modificare il regolamento in via ordinaria. Andare verso una disapplicazione da parte del dirigente è una cosa rischiosa. Al limite una delibera di giunta, un atto di indirizzo, che citando normativa regionale sul commercio e la normativa sui principi di liberalizzazione (DL n. 138/2011 / DL n. 1/2012 ecc.) indica la necessità di reputare inapplicabile tale onere.