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Consiglio di Stato n. 8801/2024: insuperabilità del divieto di sanatoria per incrementi volumetrici su immobili vincolati

CONTENUTO

Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza 5 novembre 2024, n. 8801, ha delineato i confini invalicabili per la regolarizzazione degli abusi edilizi commessi su immobili soggetti a vincolo. Il principio espresso dai giudici amministrativi chiarisce che la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale impone un rigore assoluto: sugli immobili vincolati restano esclusi dalla sanatoria tutti gli interventi che abbiano comportato la creazione di nuove superfici o nuovi volumi.

Secondo il ragionamento della Corte, la sanabilità è circoscritta esclusivamente alle opere minori. Per essere legittimate, tali opere devono rispondere a quattro requisiti cumulativi:

  1. Piena conformità alle prescrizioni urbanistiche;
  2. Assenza totale di aumento di superficie o volumetria;
  3. Ottenimento del previo parere favorevole da parte dell’autorità tutoria;
  4. Rispetto dei limiti imposti dall’art. 146 d.lgs. 42/2004.

Il pilastro normativo di questa decisione è l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003 conv. l. 326/2003, che impedisce il condono edilizio per opere realizzate su aree vincolate qualora queste non siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti vigenti, confermando l’impossibilità di sanare incrementi edilizi in zone protette.

CONCLUSIONI

La pronuncia stabilisce che l’interesse alla tutela del vincolo prevale sulla possibilità di regolarizzazione postuma qualora l’abuso alteri la consistenza fisica del bene. In area vincolata, qualsiasi intervento che generi “nuovo volume” è insanabile per legge, rendendo legittimo (e dovuto) il diniego da parte della Pubblica Amministrazione.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: In fase di istruttoria di una pratica di sanatoria o di condono, il funzionario dell’Ufficio Tecnico deve verificare con estrema precisione se l’immobile ricade in area vincolata. In caso positivo, la presenza di nuovi volumi o superfici, certificata dal confronto con i titoli abilitativi precedenti, impone il rigetto dell’istanza. L’adozione di un provvedimento di sanatoria in violazione dell’art. 32, comma 27, d.l. 269/2003 espone il dipendente a responsabilità per l’emanazione di atti illegittimi e potenziali rilievi in sede di controllo.
  • Per il Concorsista: Il tema è centrale nelle prove di Diritto Amministrativo e Legislazione Urbanistica. È fondamentale ricordare il coordinamento tra il Testo Unico Edilizia, il Codice dei Beni Culturali (d.lgs. 42/2004) e la disciplina speciale del condono del 2003. Il punto chiave da memorizzare è che il “vincolo” agisce come limite esterno che restringe l’ambito applicativo della sanatoria rispetto alle aree non vincolate.

PAROLE CHIAVE

Abuso edilizio, Vincolo paesaggistico, Sanatoria edilizia, Incremento volumetrico, Consiglio di Stato, Autorizzazione paesaggistica.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Consiglio di Stato, sez. III, 5 novembre 2024, n. 8801: Sentenza che nega la sanabilità di nuove superfici o volumi su immobili vincolati.
  2. Art. 146 d.lgs. 42/2004: Norma che disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
  3. Art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003 (conv. l. 326/2003): Disposizione che elenca i casi di esclusione della sanatoria per opere abusive in aree vincolate.

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