Accertamenti e sanzioni - comunicazione prezzi carburanti

In seguito ad accertamento di violazione di un organo di polizia statale presso un distributore di carburanti, per omessa comunicazione al Ministero dello sviluppo Economico dei prezzi praticati per ogni tipologia di carburanti, il Sindaco può accogliere il ricorso parzialmente, riducendo la sanzione pecuniaria al minimo edittale? Rientra nella sua discrezionalità?

LA COMPETENZA È PASSATA AL PREFETTO (dal 15 gennaio 2023). In ogni caso, non era del Sindaco ma del dirigente.

In generale, il dirigente, in caso di omesso pagamento in misura ridotta e presentazione di scritti difensivi, può applicare una misura compresa fra il minimo e il massimo. Certo è che occorre un certo criterio ai fini del rispetto della ragionevolezza, proporzionalità e imparzialità.

Legge 99/2009, art. 51 - Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti

1. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull’intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua secondo criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze dell’obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l’acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[3. In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.]


IL COMMA 3 E’ SATATO ABROGATO DAL DL n. 5/2023

Le sanzioni si ritrovano nel DL n. 5/2023, art. 1 e riguardano anche il politicamente famoso “prezzo medio”. Il comma 4 del DL dispone:

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 6.000. Dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni. L’accertamento della violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è effettuato dalla Guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ALL’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PROVVEDE IL PREFETTO. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689. IL PRESENTE COMMA SI APPLICA, ALTRESÌ, alle violazioni dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché in caso di omessa comunicazione ai sensi dell’articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione.