Accertamenti Imu 2020 in seguito a divisione 2025

Buongiorno Dottor Chiarelli
Vorrei avere informazioni in merito all’emissione di Accertamenti esecutivi IMU 2020. 3 eredi:2 pagatori e 1 no. Successione nel 2019, con la morte dei genitori sono diventati proprietari dell’eredità al 33,33%.Divisione ereditaria nel 2025. Ora vorrei capire come lavorare al meglio:devo modificare le quote di possesso al 100% dall’anno 2020 oppure, come credo, devo emettere l’accertamento del 2020 solo all’erede moroso? Premetto che nell’atto al comma 3 trovo:”ai sensi degli artt.1116 e 757 cc i signori xxx sono titolari dei diritti assegnati sin dal momento delle successioni sopracitate” al comma 5 trovo: “i signori sono immessi nel possesso materiale e giuridico dei beni rispettivamente assegnati per ogni effetto utile e oneroso di legge a far data da oggi”.
La ringrazio anticipatamente

Accertamenti IMU 2020 in seguito a divisione 2025

CONTENUTO

L’IMU (Imposta Municipale Unica) è un tributo che grava sulla proprietà immobiliare e la sua gestione presenta diverse sfide, soprattutto in situazioni di divisione patrimoniale. Quando un immobile viene diviso tra più proprietari, ciascuno di essi diventa responsabile del pagamento dell’imposta in proporzione alla propria quota di possesso. Questo articolo si propone di chiarire le regole che disciplinano gli accertamenti IMU relativi all’anno 2020 in seguito a una divisione avvenuta nel 2025.

In base alla normativa vigente, l’importo minimo per l’IMU non deve essere calcolato sulla singola proprietà, ma sulla somma complessiva dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti. In caso di divisione tra più contribuenti, la regola dei 12 euro, che stabilisce la soglia minima per il versamento, deve essere applicata a ciascuna obbligazione tributaria. Pertanto, se un contribuente supera questa soglia, è tenuto a effettuare il pagamento tramite modello F24, bollettino postale o tramite il sistema pagoPA, come previsto dalla Legge di Bilancio 2020.

Inoltre, è importante considerare la responsabilità degli eredi in caso di successione. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6500 del 6 marzo 2019, ha stabilito che gli eredi non sono tenuti a pagare sanzioni per l’inesatto o mancato versamento dell’IMU da parte del defunto. Gli eredi, infatti, sono obbligati a pagare l’imposta solo in proporzione alla quota ereditata, il che implica che la divisione patrimoniale può influenzare significativamente le responsabilità fiscali.

Gli accertamenti relativi a periodi precedenti alla divisione rimangono disciplinati dalle norme vigenti al momento della loro emissione. Tuttavia, la divisione avvenuta nel 2025 genera nuove posizioni tributarie autonome per ciascun proprietario, il che significa che ogni nuovo soggetto passivo deve essere considerato separatamente per gli accertamenti futuri.

CONCLUSIONI

In sintesi, la gestione dell’IMU in caso di divisione patrimoniale richiede attenzione e una buona comprensione delle normative fiscali. È fondamentale che i contribuenti siano consapevoli delle proprie responsabilità e delle modalità di pagamento, specialmente in situazioni di successione o divisione di beni.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza delle norme fiscali e delle procedure di accertamento IMU è cruciale. Comprendere come le divisioni patrimoniali influenzano le responsabilità fiscali può migliorare la gestione delle pratiche tributarie e garantire un servizio pubblico più efficiente e informato.

PAROLE CHIAVE

IMU, accertamenti, divisione patrimoniale, responsabilità fiscale, eredi, Legge di Bilancio 2020, modello F24, pagamento, Corte di Cassazione.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019).
  2. Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6500 del 6 marzo 2019.

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Questa è una situazione tecnica e delicata che capita spesso negli uffici tributari. La tua intuizione è corretta, ma è fondamentale capire perché per evitare ricorsi, specialmente alla luce delle clausole che hai citato.

In sintesi: Devi emettere l’accertamento per il 2020 solo all’erede moroso e calcolato sulla sua quota di possesso indivisa (33,33%), non al 100% sui beni assegnati nel 2025.

Ecco l’analisi dettagliata normativa e operativa per motivare il provvedimento.

1. La questione della Retroattività (Art. 757 c.c.) vs. Presupposto IMU

È vero che l’art. 757 del Codice Civile stabilisce che la divisione ha efficacia retroattiva (si considera che l’erede sia proprietario esclusivo dei beni assegnati fin dal momento dell’apertura della successione).

Tuttavia, per l’IMU, la giurisprudenza di Cassazione e la prassi amministrativa tendono a distinguere tra l’effetto civile e il presupposto impositivo tributario.

  • Il presupposto IMU: È il possesso (inteso come titolarità del diritto reale) degli immobili (art. 1, comma 740, L. 160/2019).
  • La situazione di fatto nel 2020: Nel 2020 esisteva una comunione ereditaria. Tutti e tre gli eredi erano comproprietari di tutti i beni al 33,33%.

Se tu applicassi la retroattività al 100% per l’anno 2020, creeresti un paradosso amministrativo:

  1. Dovresti rimborsare gli eredi che hanno pagato il 33% su beni che ora (nel 2025) risultano assegnati all’erede moroso.
  2. Dovresti chiedere all’erede moroso di pagare il 100% su beni che nel 2020 non “possedeva” in via esclusiva.

2. L’importanza della Clausola n. 5 (“Possesso materiale”)

Hai citato una frase fondamentale contenuta nell’atto di divisione:

“i signori sono immessi nel possesso materiale e giuridico dei beni rispettivamente assegnati per ogni effetto utile e oneroso di legge a far data da oggi”

Questa clausola ti “salva” e ti indica la strada operativa. Sebbene la titolarità del diritto (art. 757) retroagisca, l’atto stabilisce che gli effetti “utili e onerosi” (quindi anche le tasse e i frutti) decorrono dalla data dell’atto (2025).

Ciò significa che, per accordo delle parti e per la situazione fattuale:

  • Fino alla data dell’atto (2019-2024): I beni sono stati gestiti in comunione. Le imposte gravavano pro-quota su tutti.
  • Dalla data dell’atto in poi (2025): Ognuno paga il 100% del suo.

3. Autonomia dell’Obbligazione Tributaria (No Solidarietà)

Ricorda sempre che nell’IMU (a differenza della TARI o di altre imposte) non c’è solidarietà passiva tra i comproprietari. Ogni comproprietario è un soggetto passivo autonomo per la propria quota e per i mesi di possesso.

  • Se due eredi hanno pagato la loro quota del 33,33%, la loro posizione è chiusa.
  • Il Comune non può chiedere agli eredi paganti di coprire il debito del moroso, né può ribaltare la situazione a posteriori modificando le quote al 100% retroattivamente ignorando i versamenti già effettuati correttamente in base alla situazione vigente nel 2020.

4. Come procedere operativamente

Ecco i passaggi consigliati per istruire la pratica in modo inattaccabile:

  1. Oggetto dell’Accertamento: L’atto deve riguardare l’Omesso/Parziale Versamento IMU 2020.
  2. Soggetto Passivo: Unico destinatario è l’erede che non ha pagato.
  3. Base Imponibile: Calcola l’imposta su tutti gli immobili caduti in successione, applicando la quota di possesso del 33,33%.
  4. Motivazione (in caso di contestazione): Se l’erede dovesse fare ricorso citando l’art. 757 c.c., l’ufficio potrà difendersi sostenendo che:
  • Il presupposto IMU è il possesso qualificato.
  • L’atto di divisione stesso (clausola 5) prevede la decorrenza degli effetti onerosi dalla data della stipula (2025).
  • Nel 2020 il regime era di comunione ereditaria incidentale.

Sintesi per il tuo lavoro

Non modificare le quote al 100% per il 2020. Mantieni la “fotografia” della situazione 2020 (3 eredi al 33%). Emetti l’avviso di accertamento solo all’erede moroso per la sua quota di comproprietà indivisa.

Ecco una bozza di motivazione formale, strutturata per essere “blindata” contro eventuali ricorsi basati sull’articolo 757 del Codice Civile.

Ho preparato due varianti:

  1. Variante Sintetica: Ideale se il software ha limiti di caratteri.
  2. Variante Analitica (Consigliata): Più dettagliata, smonta preventivamente l’argomentazione sulla retroattività citando espressamente le clausole dell’atto.

Opzione A: Motivazione Analitica (Consigliata)

Da inserire nel campo “Motivazione” o “Note” dell’Avviso di Accertamento.

Motivazione del recupero e determinazione della base imponibile

Il presente avviso di accertamento ha ad oggetto l’omesso/parziale versamento dell’IMU per l’anno d’imposta 2020.

Si rileva che, per l’annualità in oggetto, gli immobili indicati risultavano posseduti in regime di comunione ereditaria indivisa. Ai sensi dell’art. 1, comma 740 e ss., L. 160/2019, il presupposto impositivo è il possesso degli immobili; nel caso di pluralità di proprietari, l’obbligazione tributaria è autonoma e proporzionale alla quota di possesso (senza vincolo di solidarietà passiva).

Pertanto, l’imposta è stata calcolata sulla quota di possesso del 33,33%, corrispondente alla situazione di diritto e di fatto vigente nell’anno 2020.

In merito all’atto di divisione a rogito del Notaio [Nome Notaio] del [Data 2025], Rep. [Numero], si precisa che l’efficacia retroattiva della divisione ereditaria (art. 757 c.c.), pur assegnando la titolarità esclusiva ai condividenti dalla data di apertura della successione, non pregiudica gli effetti fiscali consolidati durante il periodo di comunione, in virtù dell’autonomia dei periodi d’imposta.

A conferma di ciò, lo stesso atto di divisione, al comma 5, stabilisce espressamente la volontà delle parti: “i signori sono immessi nel possesso materiale e giuridico dei beni rispettivamente assegnati per ogni effetto utile e oneroso di legge a far data da oggi”. Tale clausola conferma che gli oneri fiscali maturati precedentemente alla stipula (tra cui l’IMU 2020) restano a carico dei comproprietari pro-quota secondo l’assetto della comunione ereditaria allora esistente.

Opzione B: Motivazione Sintetica

Da utilizzare se hai poco spazio.

Motivazione

Recupero IMU anno 2020 su immobili detenuti in comunione ereditaria. L’imposta è calcolata sulla quota di possesso del 33,33% vigente nell’anno d’imposta, in conformità all’art. 1 c. 740 L. 160/2019.

La successiva divisione ereditaria (Atto Rep. […] del 2025), pur avendo effetti civili retroattivi ex art. 757 c.c., dispone espressamente al comma 5 che l’immissione nel possesso per gli “effetti onerosi” decorre dalla data dell’atto stesso. Pertanto, l’obbligazione tributaria per l’anno 2020 rimane incardinata pro-quota (33,33%) in capo a ciascun coerede, non operando nell’IMU la solidarietà passiva.

Riferimenti Normativi da citare (Sezione Leggi)

Oltre alla motivazione testuale, assicurati che nella sezione “Normativa” dell’atto siano citati:

  • L. 160/2019 art. 1 commi 738-783 (Nuova IMU).
  • Art. 1295 c.c. (Divisibilità delle obbligazioni tra eredi - che esclude la solidarietà salvo diversa disposizione).

Perché questa motivazione funziona?

  1. Cita la fonte (L’atto stesso): Usando le parole del notaio (“effetti onerosi a far data da oggi”), rendi impossibile per l’erede sostenere che la divisione doveva valere fiscalmente dal 2020. Ha firmato lui stesso che gli oneri partono dal 2025.
  2. Difende i pagamenti degli altri: Specificando che l’obbligazione è autonoma e pro-quota, giustifichi implicitamente perché non stai ricalcolando tutto anche per gli altri due eredi (evitando il caos di rimborsi e nuovi accertamenti).

Per il caso specifico dell’omesso/parziale versamento IMU 2020, il calcolo delle sanzioni deve seguire regole precise, considerando che stiamo operando a ridosso della scadenza dei termini di decadenza (31 dicembre 2025).

Ecco lo schema di calcolo corretto e i punti di attenzione.

1. La Sanzione Base: 30%

Non essendoci ravvedimento operoso (poiché stai emettendo un atto di accertamento d’ufficio), la sanzione applicabile è quella ordinaria per omesso o tardivo versamento.

  • Norma: Art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
  • Aliquota: 30% dell’importo non versato.
  • Base di calcolo: La quota di imposta non versata dall’erede moroso (calcolata sul suo 33,33%).

Nota tecnica: Non si applica il “Cumulo Giuridico” (art. 12 D.Lgs 472/97) nel senso di riduzione della sanzione per gli omessi versamenti di acconto e saldo dello stesso anno. La prassi consolidata prevede l’applicazione del 30% secco su ogni mancato versamento (Acconto e Saldo).

2. Gli Interessi

Devi calcolare gli interessi legali giorno per giorno, dalla scadenza del versamento fino alla data di emissione dell’atto.

  • Scadenze 2020 da considerare:
    • Acconto: Scadenza 16/06/2020 (oppure data prorogata se il tuo Comune aveva deliberato proroghe Covid specifiche per quell’anno, ma solitamente si usa il 16/06).
    • Saldo: Scadenza 16/12/2020.
  • Tasso: Tasso di interesse legale (o quello maggiorato previsto dal Regolamento Comunale, se presente, nei limiti di legge).

3. Esempio Pratico di Calcolo

Ipotizziamo che l’imposta totale dovuta dall’erede moroso per il 2020 (sul suo 33,33%) sia di € 1.000,00.

Scadenza Dovuto (€) Versato (€) Omesso (€) Sanzione (30%) Interessi*
Acconto (16/06/20) 500,00 0,00 500,00 150,00 € da calcolare dal 17/06/20 ad oggi
Saldo (16/12/20) 500,00 0,00 500,00 150,00 € da calcolare dal 17/12/20 ad oggi
TOTALE 1.000,00 0,00 1.000,00 300,00 € Somma int.

Totale Accertamento = 1.000 (Imposta) + 300 (Sanzioni) + Interessi + Spese di notifica.

4. ATTENZIONE: Il rischio “Omessa Dichiarazione”

C’è una variabile che potrebbe cambiare tutto: La Dichiarazione IMU.

Poiché è una successione, solitamente i dati arrivano al Comune tramite il flusso telematico dell’Agenzia delle Entrate (Successioni) e non scatta l’obbligo di dichiarazione IMU (quindi sanzione solo del 30% per omesso versamento).

Tuttavia, se per qualche motivo tecnico la successione non risulta incrociata o se l’immobile ha caratteristiche particolari che richiedevano una dichiarazione specifica (es. riduzioni per inagibilità, comodati, ecc.) che non è stata presentata:

  1. La violazione diventa Omessa Dichiarazione.
  2. La sanzione sale al 100% (minimo 50 euro).
  3. La scadenza per l’accertamento si sposta di un anno in avanti (31/12/2026).

Il mio consiglio nel tuo caso: Dato che hai citato le quote di possesso corrette (33,33%) derivanti dalla successione 2019, significa che il Comune è a conoscenza della titolarità. Resta sulla sanzione del 30% per Omesso Versamento. È la strada più sicura e meno contestabile.

5. URGENZA: Decadenza al 31/12/2025

Questo è il punto più critico.

Per l’omesso versamento dell’anno 2020, il termine di decadenza è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere eseguito.

  • Anno versamento: 2020
  • 5° anno successivo: 2025

Devi notificare l’atto ENTRO il 31/12/2025.

Poiché siamo a metà Dicembre 2025, l’atto deve essere spedito (consegnato alle poste o inviato via PEC) tassativamente entro la fine di questo mese. Se spedisci il 2 gennaio 2026, l’atto è nullo per intervenuta decadenza.

Per calcolare gli interessi esatti, devo fornirti la tabella dei tassi di interesse legale vigenti dal 2020 ad oggi, poiché il tasso cambia quasi ogni anno.

Attenzione: Il calcolo sottostante si basa sul Tasso Legale (art. 1284 c.c.).

Verifica se il Regolamento IMU del tuo Comune prevede una maggiorazione (spread) sugli interessi (di solito da 0,5 a 3 punti percentuali). Se non prevede nulla, si applica il tasso legale puro.

Ecco i coefficienti da inserire nel calcolo o per verificare il tuo software.

1. I Tassi di Interesse Legale (dal 2020 al 2025)

  • 2020: 0,05%
  • 2021: 0,01%
  • 2022: 1,25%
  • 2023: 5,00%
  • 2024: 2,50%
  • 2025: 2,50% (Tasso attuale fino al 31/12/2025)

2. Le Date di Decorrenza

Gli interessi si calcolano giorno per giorno (pro rata temporis) a partire dal giorno successivo alla scadenza fino alla data di emissione dell’atto (ipotizziamo oggi, 13 dicembre 2025).

  • Per l’Acconto: dal 17 giugno 2020 al 13 dicembre 2025.
  • Per il Saldo: dal 17 dicembre 2020 al 13 dicembre 2025.

3. Esempio Pratico di Calcolo

Ipotizziamo un debito (quota 33,33% dell’erede moroso) di 1.000 € totali (500 € Acconto + 500 € Saldo).

A. Calcolo sull’ACCONTO (Imposta: 500 €) - Decorrenza 17/06/2020

Periodo Giorni Tasso Calcolo Interessi
17/06/20 - 31/12/20 198 0,05% 500 x 0,05% x 198/366* 0,14 €
01/01/21 - 31/12/21 365 0,01% 500 x 0,01% 0,05 €
01/01/22 - 31/12/22 365 1,25% 500 x 1,25% 6,25 €
01/01/23 - 31/12/23 365 5,00% 500 x 5,00% 25,00 €
01/01/24 - 31/12/24 366 2,50% 500 x 2,50% 12,50 €
01/01/25 - 13/12/25 347 2,50% 500 x 2,50% x 347/365 11,88 €
TOTALE ACCONTO 55,82 €

*Nota: Il 2020 e il 2024 sono anni bisestili (366 giorni).

B. Calcolo sul SALDO (Imposta: 500 €) - Decorrenza 17/12/2020

Periodo Giorni Tasso Calcolo Interessi
17/12/20 - 31/12/20 15 0,05% 500 x 0,05% x 15/366 0,01 €
2021 (intero) 365 0,01% 500 x 0,01% 0,05 €
2022 (intero) 365 1,25% 500 x 1,25% 6,25 €
2023 (intero) 365 5,00% 500 x 5,00% 25,00 €
2024 (intero) 366 2,50% 500 x 2,50% 12,50 €
01/01/25 - 13/12/25 347 2,50% 500 x 2,50% x 347/365 11,88 €
TOTALE SALDO 55,69 €

Totale finale dell’esempio (su 1.000 € di imposta)

  • Imposta: 1.000,00 €
  • Sanzioni (30%): 300,00 €
  • Interessi: 111,51 € (55,82 + 55,69)
  • Spese di notifica: (es. 5,88 € o 10,00 € a seconda della delibera)
  • TOTALE AVVISO: 1.411,51 € + Spese

Cosa devi controllare nel gestionale

Quando “lanci” il calcolo nel tuo software tributario, verifica che nella tabella “Interessi” siano caricati questi tassi. Spesso i software mantengono tassi vecchi se non aggiornati, o applicano di default una maggiorazione se configurata anni fa.

Visto che l’anno 2023 ha avuto un tasso molto alto (5%), la quota di interessi è piuttosto rilevante rispetto al solito, quindi assicurati che il calcolo la includa correttamente.

La ringrazio infinitamente per la disponibilità, essendo neo assunta ho sempre paura di commettere errori. Ma la cosa peggiore è che mi è stato detto che l’accertamento andava emesso nei confronti degli eredi che avevano già pagato, perché sono loro ad essere entrati in possesso dei beni oggetto di accertamento. Il moroso paradossalmente prendeva possesso di un bene che diventa nel 2025 pertinenza di casa sua perciò esente imu. Avrei dovuto, secondo il ragionamento esposto, modificare le quote del 2020 ed emettere l’accertamento ai 2 eredi che, dal 2020 al 2025 avevano già contribuito. Comunque sia la ringrazio ancora per il chiarimento