Oggetto: Richiesta di parere legale – Procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica (Art. 167 D.Lgs. 42/04) e forestale (Art. 61 L.R. 31/08) in presenza di titolo edilizio.
Esposizione dei fatti
Questo Ente ha ricevuto un’istanza volta a ottenere la Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art. 167 d.lgs 42/2004 e sanatoria forestale ai sensi dell’art art 61 LR 31/08 per interventi eseguiti in assenza di titoli preventivi. Le opere consistono nella realizzazione di un muro di contenimento e di un basamento cementizio (platea di fondazione) per una superficie complessiva di circa 414 mq, in area soggetta a vincolo paesaggistico e forestale (Art. 142 lett. g, D.Lgs. 42/04) e forestale (Art. 43 L.R. 31/08).
Il privato ha eseguito i lavori in forza di un parere “neutro” di giudizio di impatto paesaggistico (Piano Territoriale Paesistico Regionale) e di Permesso di Costruire rilasciato dal Comune territorialmente competente in assenza di autorizzazione paesaggistica e forestale
Nonostante il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) vigente classifichi l’area come teoricamente trasformabile per fini urbanistici, l’intervento è stato realizzato materialmente prima di ottenere i nulla osta della CM.
In ordine alla cronologia dei fatti e all’attività istruttoria espletata, si rappresenta quanto segue:
- Al ricevimento dell’istanza la CM ha formalmente avviato l’iter volto al rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica (ex art. 167 D.Lgs. 42/2004) e dell’autorizzazione forestale in sanatoria (ex art. 61 L.R. 31/08), contestualmente richiedendo un sopralluogo tecnico congiunto per la verifica dello stato dei luoghi, segnalando il fatto ai Carabinieri Forestali
- A seguito del sopralluogo effettuato è stata accertata l’effettiva trasformazione del bosco in assenza di autorizzazione. Tale violazione è stata formalizzata tramite il Processo Verbale di Accertamento e Trasgressione n. 02/2026.
- Alla luce di quanto emerso, la CM ha proceduto all’attivazione dei procedimenti sanzionatori e di ripristino ambientale, agendo sul doppio binario previsto dalla normativa vigente: quello paesaggistico (ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004) e quello forestale (ai sensi dell’art. 61 della L.R. 31/2008).
2. Quesiti Giuridici
Si richiede alla S.V. motivato parere in ordine ai seguenti profili:
A) Sull’insanabilità paesaggistica (Art. 167 D.Lgs. 42/04):
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Se la realizzazione di una platea cementizia di 414 mq debba essere qualificata come “creazione di nuova superficie utile” secondo il consolidato orientamento della giustizia amministrativa.
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In caso affermativo, se l’Ente sia obbligato a emettere un provvedimento di rigetto vincolato, restando preclusa ogni valutazione discrezionale sulla compatibilità paesaggistica dell’opera, indipendentemente dalla conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici e forestali locali (PIF).
B) Sul coordinamento tra regime derogatorio forestale e rigore paesaggistico
- Se la “teorica trasformabilità” prevista dal PIF possa in qualche modo sanare l’assenza del titolo preventivo o se, al contrario, il regime di tutela nazionale (Stato) prevalga in modo assoluto sulla pianificazione forestale regionale, rendendo il ripristino dello stato dei luoghi l’unica misura legittimamente esperibile.
C) Sui profili di responsabilità e tutela dell’affidamento
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Qualora l’Ente proceda con l’ordine di rimessione in pristino (demolizione e rimboschimento), se sussista il rischio di soccombenza in sede risarcitoria a fronte del legittimo affidamento riposto dal privato nel titolo edilizio comunale (ancorché viziato).
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Se la responsabilità per l’eventuale danno subito dal privato sia da imputarsi esclusivamente al Comune per errore istruttorio o se l’Ente che ordina il ripristino possa essere chiamato a risponderne in solido.
