Buongiorno, so che sono tante domande ma fatico a venirne a capo.
Mi trovo in difficoltà nel capire la nullità del provvedimento e la relativa azione esperibile in via giurisdizionale. L’atto nullo ai sensi del 21 septies è inefficace fin dalla sua adozione, e senza la necessità di una sentenza che lo attesti, è corretto? Se si, di conseguenza, la domanda volta all’accertamento delle nullità è necessaria solo in caso di controversie?.
Scaduto il termine di 180 giorni per la domanda di accertamento cosa succede? Se l’atto era inefficace prima resta inefficace? Se la PA non lo ritiene nullo e pretende l’esecuzione del contenuto, magari oltre i 180 giorni, cosa succede?
Cosa significa che “la nullità dell’atto può sempre essere opposta dalla parte resistente”? art. 31 co.4 CPA
Grazie
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SINTESI BRUTALE
- atto nullo non produce effetti GIURIDICI quindi posso fregarmene come destinatario
- se ho necessità lo impugno
- se la PA lo vuole portare ad esecuzione posso/devo impugnare l’atto consequenziale (es. provvedimento di demolizione) per illegittimità derivata altrimenti questo si consolida e sono fregato
- ecco uno spunto https://www.judicium.it/wp-content/uploads/saggi/166/sassani%20cpa.pdf
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