Accertamento di entrata

L’ACCERTAMENTO VIENE EFFETTUATO NELL’ESERCIZIO IN CUI NASCE L’OBBLIGAZIONE CIOE IO ACCERTO CHE NELL’ANNO 2021 CI SARA ENTRATA PER 100. Con l’accertamento io "dirigente o responsabile devo proceder con la determina di accertamento. cosi nasce il credito.
poi quando l’obbligazione giunge a scadenza, cioe diventa esigibile, ci sara l’imputazione contabile.
io ho capito cosi, spero che sia giuto.
ma ho una domanda: quando accerto l’entrata , con titolo giuridico idoneo , questo accertamento risulta anche in bilancio? perche leggendo sul libro mi dice che l’imputazione contabile avverra quando l’obbligazione giunge a scadenza, quindi esigibile. non mi torna questo passaggio come se ci fossero due movimenti contabili di entrata, . ringrazio per delucidazione in merito.
poi altra cosa . obblig. giuridicamente perfezionata si ha quando tra creditore e debitore si stipula un rapporto giuridico cioe un contratto tra amministrazione e fornitore?

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Buongiorno Francesco,
Innanzitutto, vorrei precisare che la registrazione e l’imputazione sono momenti contestuali dal punto di vista delle registrazioni e non successivi come mi pare di evincere da quello che scrivi.

Nell’esercizio in cui si perfeziona giuridicamente una obbligazione attiva per l’ente (di qualsiasi natura, da trasferimento da altri soggetti, entrate tributarie, contrattuali…vedi i Titoli in cui si articolano le risorse in entrata Allegato 9 Dlgs 118/2011), la si deve registrare in contabilità per dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione creditizia (vedi principi contabili generali All. 1 al Dlgs 118/2011). Questa registrazione si fa nell’anno di competenza dell’entrata, dunque, visto il generale divieto di accertare entrate di futuri esercizi: l’ente matura un credito, questo credito sarà registrato. Allo stesso tempo però, l’imputazione avverrà nell’anno di scadenza dell’obbligazione, ossia nell’anno in cui il debitore pagherà il suo debito generando un movimento di cassa in entrata per l’ente (può essere anche lo stesso esercizio finanziario). In generale comunque è solo nell’esercizio finanziario di scadenza che le risorse saranno effettivamente disponibili per l’ente ed utilizzabili a copertura delle spese di quell’esercizio.

Questo concetto richiama le fasi dell’entrata (accertamento/riscossione), il riaccertamento ordinario di fine anno con la formazione dei residui attivi, la necessità di fare stanziamenti di bilancio, almeno per il primo anno del triennio previsionale, sia di competenza, che di cassa in modo da evitare la formazione di debiti pregressi per mancanza di liquidità, il tema dei controlli interni. L’argomento si amplia molto.

In generale, tieni sempre presente che esistono 2 momenti distinti, il momento in cui sorge un credito e il momento in cui lo si riscuote. Lo stesso vale per la spesa.

Spero di averti dato dei riferimenti utili, ti consiglio di consolidare questo punto perché è un punto chiave e basilare per la comprensione della contabilità.

Buono studio!

Fiorenza

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Grazie Fiorenza per me è stato chiaro, devo dire che come argomento l’accertamento d’entrata è imeno trattato ed è più difficile trovare spiegazioni quindi forse restano più dubbi

Buongiorno Fiorenza_Bianchini,
approfitto della tua disponibilità e competenza per avere qualche chiarimento riguardo alle varie modalità di accertamento a seconda della tipologia di entrata ed in particolare sull’accertamento per cassa che dovrebbe essere l’eccezione. Inoltre, si può dire che la regola è l’accertamento per competenza? Nel senso che la regola è che l’imputazione del credito avviene nell’esercizio x in cui scade il credito perché divenuto esigibile, quindi di competenza dell’esercizio x, come dice il principio della competenza finanziaria potenziata? o è sbagliato?
Grazie.

La risposta non si vede, quale e stata?

Francesco se ti riferisci alla mia domanda, non ha ancora risposto.

Ok grazie non sono ancora pratico su questa piattaforma ,

Buongiorno,
come dici giustamente il principio generale da seguire per la registrazione e l’imputazione di un credito è quello della competenza finanziaria potenziata, pertanto la scadenza del credito per le entrate (tributarie ed extra-tributarie) coincide con l’esigibilità del credito. L’accertamento per cassa costituisce una eccezione per le entrate tributarie riscosse in autoliquidazione da parte del contribuente (IMU, tassa automobilistica, il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica, l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, …). Vedi il punto 3.7.5 Allegato 4/2 Dlgs 118/2011: queste entrate sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto.
Ciò significa che si possono imputare alla competenza dell’esercizio anche le entrate tributare incassate in autoliquidazione nell’esercizio successivo, purché il rendiconto della gestione dell’esercizio non risulti ancora approvato.
Questa modalità di accertamento è del tutto coerente con i principi generali dell’universalità, dell’integrità, della veridicità-attendibilità-correttezza, e soprattutto dell’equilibrio di bilancio, perché altrimenti il rischio sarebbe quello di chiudere il rendiconto in disavanzo di amministrazione, derivante dall’avvenuta contabilizzazione integrale degli impegni e alla contestuale contabilizzazione solo parziale delle entrate derivanti dal medesimo esercizio.
Ti ringrazio per aver posto il quesito,
buona giornata
Fiorenza

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Grazie infinite Fiorenza,
per le tue spiegazioni che ci aiutano a capire meglio una materia un pò complicata.
Ti volevo segnalare che al link che riporto sotto ci sono delle domande sulle spese correnti, impegno e fpv. Io ho provato a rispondere, ma sarebbe utile capire se il ragionamento è corretto o se sbaglio qualcosa. grazie ancora per la disponibilità.

Ciao provo a risponderti io, dovrebbe essere la n 2 ovvero l’impegno decade e le somme vanno in economia. Nel nuovo esercizio finanziario non dovrai aspettare il riaccertamento non essendo un residuo, ma provvederai al nuovo impegno e alla successiva liquidazione. Attendo comunque spiegazioni più esaustive da chi è più esperto.

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Grazie Giulia,
anche io ho provato a rispondere e sono arrivata alla stessa conclusione:

Aspettiamo l’intervento dei più esperti.

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