Ciao,
considerando la difficoltà dell’argomento, ma anche l’importanza di affrontarlo per capirlo bene provo a rispondere partendo dalla disposizione sull’impegno di spesa disciplinato dall’art 183 del Tuel e dal principio applicato della competenza finanziaria potenziata di cui all’All. 4/2 del Dlgs 118/2011 che specifica: “le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile”.
L’ipotesi:
acquisto cancelleria, impegno di Euro X, anno N finanziata da entrate correnti non vincolate. Al 31/12 dell’anno N, nonostante la procedura di affidamento diretto si sia conclusa, perché il fornitore con un contrattempo il 31/12 mi dice che mi consegnerà il materiale il 2/01.
Nell’ipotesi, al 31/12 dell’anno x (esercizio) la procedura di affidamento è ormai conclusa, quindi sia ha un obbligazione giuridicamente perfezionata che viene registrata e imputata nelle scritture contabili dell’esercizio x (anno di scadenza - esigibilità) perché sulla base dell’art 183 Tuel:
- è stata determinata la somma da pagare (importo impegnato nell’apposito capitolo con la determina di individuazione del fornitore, importo inserito nel contratto);
- il soggetto creditore è stato individuato (il fornitore di carta);
- la ragione del debito è stata individuata (necessità di acquistare la carta per le attività correnti dell’ente che ha portato alla stipula del contratto di fornitura e vincola giuridicamente l’ente ad adempiere all’obbligazione);
- la scadenza è individuata perché la carta deve essere consegnata entro il 31/12/x (imputazione dell’impegno nell’apposito capitolo di bilancio dell’esercizio x, cioè l’anno in cui deve avvenire la prestazione, quindi l’obbligazione è esigibile);
- il vincolo sulle previsioni di bilancio è stato posto nell’esercizio x (apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla determina di impegno, a favore del fornitore, che la rende esecutiva).
Il 31/12 dell’esercizio x il fornitore comunica che a causa di un contrattempo, non riuscirà a consegnare la carta come stabilito (31/12/x), ma che la consegnerà il 02/01 dell’esercizio x+1:
- L’acquisto di carta è una spesa corrente finanziata con entrate correnti non vincolate, in questo caso non credo si formi il fpv (che si ha nei casi di spese di personale, prestazioni legali e spese finanziate da entrate vincolate). Inoltre non si forma un residuo passivo perché al 31/12/x non é esigibile cioè non è avvenuta la prestazione.
Si dovrebbe trattare di un impegno da reimputare perché l’esigibilità (la scadenza, intesa come il momento in cui viene adempiuta la prestazione) non è più nell’esercizio x ma in quello x+1.
In questo caso una volta avvenuta la regolare consegna della carta (02/01/x+1) si potrebbe fare una determina, che con un adeguata ed esaustiva motivazione modifica parzialmente la precedente, con la quale si da atto che non è avvenuta la consegna della carta nell’anno x e che si reimputa l’importo della spesa nello stesso capitolo dell’esercizio x+1, in luogo di quello originariamente previsto (fermo restando che ci siano gli stanziamenti). Credo che per gli impegni fatti a fine anno, un ritardo nella consegna può succedere, farlo rientrare nel fatto sopravvenuto o in una causa di forza maggiore per 2 giorni forse è eccessivo.
- In sostanza l’impegno fatto nell’esercizio x decade, va in economia e incrementa il risultato di amministrazione. Non essendo un residuo passivo non sarà oggetto di riaccertamento e non credo che per i residui si possa parlare di reimputazione.
Spero che il ragionamento possa andare bene. Se non è corretto sarebbe utile capire in che punto esattamente è l’errore. Aspettiamo che il dott. Simone.Chiarelli o Fiorenza_Bianchini, o chi è molto più esperto di me possa intervenire.
Grazie