Salve ho trovato la seguente domanda più tosto rognosa, qualcuno saprebbe aiutarmi?
Relativamente alla riscossione coattiva dei
tributi locali è corretto affermare che:
A) L’atto di accertamento o liquidazione se definitivi e
incontestabili, rappresentano il titolo esecutivo
B) L’atto di liquidazione, diversamente dall’accertamento, se
definitivo costituisce titolo esecutivo
C) Solo l’atto di accertamento, se deifinitivo, costituisce
titolo esecutivo
Ringrazio anticipatamente.
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
Per rispondere a questa domanda, è importante partire dalla teoria generale del diritto tributario e, in particolare, dalla procedura di riscossione coattiva dei tributi locali. La riscossione coattiva è quella fase del procedimento di esazione dei tributi in cui l’ente impositore, di fronte al mancato pagamento spontaneo da parte del contribuente, procede all’incasso forzato delle somme dovute.
Norme relative alla teoria:
La normativa di riferimento per la riscossione coattiva dei tributi locali in Italia è stata per lungo tempo disciplinata dal D.P.R. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che, nonostante il suo titolo, si applica anche ai tributi locali grazie a successive estensioni normative. Tuttavia, è fondamentale verificare eventuali aggiornamenti normativi o specifiche disposizioni legislative che regolamentano la materia a livello locale o per specifici tributi.
Analisi delle opzioni:
A) L’atto di accertamento o liquidazione se definitivi e incontestabili, rappresentano il titolo esecutivo: Questa affermazione è parzialmente corretta. Tradizionalmente, l’atto di accertamento definitivo e incontestabile può essere considerato titolo esecutivo per la riscossione coattiva. Tuttavia, la qualificazione dell’atto di liquidazione come titolo esecutivo può variare a seconda delle specifiche disposizioni normative applicabili.
B) L’atto di liquidazione, diversamente dall’accertamento, se definitivo costituisce titolo esecutivo: Questa opzione sembra suggerire una distinzione netta tra atto di liquidazione e atto di accertamento che non è sempre presente nella normativa. La liquidazione è un atto che quantifica l’importo dovuto, ma non sempre è considerata autonomamente come titolo esecutivo senza un accertamento definitivo.
C) Solo l’atto di accertamento, se definitivo, costituisce titolo esecutivo: Questa opzione riflette più da vicino la prassi comune nella riscossione coattiva dei tributi, dove l’atto di accertamento definitivo e incontestabile rappresenta il titolo esecutivo necessario per procedere.
Conclusione:
La risposta più accurata, basata sulla prassi comune e sulla normativa tradizionalmente applicata, sembra essere la C) Solo l’atto di accertamento, se definitivo, costituisce titolo esecutivo. Tuttavia, è essenziale verificare le specifiche disposizioni normative applicabili, poiché potrebbero esserci variazioni a seconda del tipo di tributo locale e delle leggi regionali o comunali.
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Grazie infinite!
Sto esercitandomi per un concorso da Funzionario contabile e, per fortuna, a questa ho risposto correttamente ma non ero proprio sicuro.