Accertamento obbligatorio

Scusate ma nel caso in cui la regione/lo stato o altro ente erogasse dei fondi al comune, al momento dell’incasso il comune deve per forza procedere con l’accertamento prima dell’incasso stesso ? Grazie

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Buongiorno, nel caso di contributi regionali o statali, si accerta al momento della comunicazione del decreto di assegnazione del contributo stesso, che solitamente contiene l’impegno di spesa.

L’incasso sarà successivo(quando effettivamente sono presenti nel conto di tesoreria).

Rif. Art. 179 co 2 lett.c-bis D.lgs 267/00.

Vincenzo

Grazie, il problema si pone quando ci assegnano dei fondi in prossimità alla fine dell’anno solare per cui non riusciamo ad impegnare entro l’anno e conseguentemente :

  1. se facessimo l’accertamento gli importi vanno a residui passivi e per il loro utilizzo dobbiamo aspettare il riaccertamento dei residui propedeutico al rendiconto entro il 30/04. Oppure possiamo utilizzarli prima?

  2. se non procedessimo con l’accertamento possiamo inserirle nel nuovo bilancio che probabilmente approviamo prima del 30/04 (oppure il rendiconto è propedeutico al bilancio per cui dobbiamo sempre aspettare delibera di accertamento, rendiconto e bilancio);

  3. il fatto che lo stato o la regione ci possano comunicare ed EROGARE i fondi entro la fine dell’anno ai fini della possibilità di spesa è indifferente in quanto il bilancio si muove per competenza oppure ha una sua rilevanza?

Grazie per la disponibilità che vorrà dimostrare

Sono diverse le variabili da considerare…

  1. NO, l’accertamento non crea residui passivi, potrebbe creare residui attivi ma solo se quanto accertato non viene riscosso(non mi sembra questo il caso)
  2. NO, non puoi mettere nel nuovo bilancio un importo che ti è stato assegnato(intendo già in tesoreria) nel 2022
  3. Ai fini della spesa, l’erogazione del contributo(che deve essere accertato entro l’anno) potrebbe creare diversi scenari(avanzo vincolato ad esempio).

Segnalo il post alla collega Fiorenza, magari potrà fornirti un ulteriore suggerimento.

Vincenzo

Grazie ma che intendi per assegnato (già in tesoreria)??
In sostanza lo stato fa un decreto di assegnazione fondi al nostro comune il 20 dicembre 2022, noi naturalmente non riusciamo a spendere le risorse assegnatene entro il 31/12/2022.
A questo punto procedendo con l’accertamento di entrata senza il relativo impegno di spesa si crea un residuo attivo?
Per utilizzare questo residuo attivo dobbiamo aspettare la delibera di giunta il riaccertamemto dei residui nel 2023? Oppure dobbiamo aspettare l’approvazione del rendiconto? Oppure dobbiamo aspettare l’approvazione del bilancio?

Se invece lo stato fa il decreto di assegnazione risorse il 28 dicembre ed il nostro non procediamo con l’accertamento cosa succede?

Ciao Domenico, provo a risponderti anche io.
L’importo del finanziamento statale/regionale, se accertato e non contestualmente impegnato entro la fine dell’anno, confluirà nell’avanzo di amministrazione, e specificatamente nella quota vincolata (paragrafo 9.2, lettera c) , del principio contabile applicato n. 4/2).
Per l’utilizzo dell’avanzo vincolato NON è necessario attendere la approvazione del rendiconto: in base all’art 187 (commi 3, 3-quater e 3-quinquies) del TUEL le quote vincolate dell’avanzo di amministrazione possono essere utilizzate, per le finalità cui sono destinate, anche prima della approvazione del rendiconto (avanzo presunto) ed anche nell’esercizio provvisorio.
Per poterlo fare, la giunta deve prima approvare il prospetto del risultato di amministrazione presunto (art. 187, comma 3-quinquies, del TUEL), poi occorrerà una delibera di variazione al bilancio per l’applicazione della quota dell’avanzo vincolato (corredata dal parere dell’organo di revisione ex par 8.11 del principio contabile applicato n. 4/2).
Per quanto riguarda la competenza per l’adozione degli atti di variazione concernenti l’applicazione della quota vincolata dell’avanzo:

  • è della giunta, se tali variazioni consistono nella “mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente e il comune si trova in esercizio provvisorio” (art 175, comma 5-bis, lettera a, del TUEL);

  • è del responsabile della spesa (se previsto dal regolamento di contabilità) oppure del responsabile del servizio finanziario, “se tali variazioni derivano da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate e risulta approvato il bilancio” (art. 175, comma 5-quater, lettera c, del TUEL);

  • è del consiglio comunale in tutti gli altri casi (art 175, comma 2, del TUEL).
    Saluti
    Fiorenza

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