Accesso agli appunti del verbalizzante – Maurizio Lucca Accesso agli appunti del verbalizzante – Maurizio Lucca
Consiglio di Stato, sez. III, n. 4196/2026: Niente accesso agli appunti e alle registrazioni del verbalizzante
CONTENUTO
Con la sentenza Consiglio di Stato, sez. III, 25 maggio 2026, n. 4196, i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito i confini del diritto di accesso documentale in relazione all’attività di verbalizzazione delle sedute collegiali. Il cuore della controversia riguarda l’ostensibilità degli strumenti preparatori utilizzati dal segretario verbalizzante per la redazione del verbale finale.
Secondo la pronuncia, gli appunti, i brogliacci e le eventuali registrazioni audio/video effettuate dal verbalizzante non costituiscono “documenti amministrativi” accessibili ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990. Tali materiali sono qualificati come meri ausili personali e strumenti di comodità interna, volti esclusivamente a facilitare il compito del redattore nella successiva stesura dell’atto ufficiale.
Il ragionamento giuridico poggia su due pilastri:
- Natura del documento: Solo il verbale finale rappresenta l’estrinsecazione ufficiale della volontà dell’organo collegiale e l’unico atto destinato a produrre effetti esterni e a essere conservato agli atti.
- Assenza di obbligo di conservazione: La giurisprudenza ribadisce che non sussiste un obbligo giuridico di conservare minute, bozze o registrazioni qualora queste siano state realizzate per fini di supporto soggettivo e non siano previste come obbligatorie da specifiche norme o regolamenti interni.
CONCLUSIONI
La sentenza conferma un orientamento restrittivo: il diritto di accesso è finalizzato alla trasparenza dell’azione amministrativa che si manifesta negli atti formali. Gli strumenti endoprocedimentali di carattere personale del verbalizzante restano esclusi dal perimetro dell’ostensibilità, garantendo così una sfera di operatività tecnica riservata al dipendente incaricato della verbalizzazione.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: Il segretario verbalizzante può utilizzare strumenti di supporto (come registratori o appunti informali) senza il timore che tali “minuti” diventino oggetto di istanze di accesso, purché il verbale finale sia redatto fedelmente. Non vi è responsabilità per la mancata conservazione o distruzione di tali ausili personali, a meno che regolamenti specifici dell’ente non ne impongano la conservazione.
- Per il Concorsista: Il tema rientra nella disciplina del Diritto di Accesso (L. 241/1990) e nella teoria del Documento Amministrativo. È fondamentale distinguere tra “atti interni” che partecipano al procedimento e “ausili personali” (come in questo caso) che non hanno valore provvedimentale né natura di atto pubblico.
PAROLE CHIAVE
Accesso agli atti, L. 241/1990, verbalizzazione, Consiglio di Stato, documento amministrativo, brogliacci, trasparenza amministrativa.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- L. 241/1990, artt. 22 ss.: Disciplina generale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Consiglio di Stato, sez. III, 25 maggio 2026, n. 4196: Sentenza che nega l’accesso agli appunti e alle registrazioni del verbalizzante in quanto meri ausili personali.

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