Accesso agli atti - d.lgs n.36/2023

Nell’ambito di una procedura di gara aperta al minor prezzo con inversione (si parte dall’apertura delle buste economiche e poi delle buste amministrative), svolta telematicamente quindi senza la partecipazione del pubblico:

“In merito all’accesso agli atti, l’art.35 del D.Lgs n.36/2023 prevede che i verbali di gara, i verbali relativi ai punteggi delle offerte e gli atti di gara possono essere messi a disposizione dei concorrenti solo dopo l’aggiudicazione”

Mi chiedevo, a suo avviso, trova corretto mettere a disposizione dei concorrenti, avendo svolto sedute non pubbliche, prima dell’aggiudicazione, almeno i punteggi relativi alle offerte economiche con i rispettivi ribassi?

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Nell’ambito delle procedure di gara, la trasparenza e l’accesso agli atti sono principi fondamentali che devono essere bilanciati con la necessità di garantire la correttezza e l’integrità del processo di gara. Il D.Lgs n.36/2023, noto come il nuovo Codice degli Appalti, stabilisce le norme relative alla gestione delle gare pubbliche, inclusi gli aspetti relativi all’accesso agli atti di gara.

Teoria Generale del Diritto

La teoria generale del diritto in materia di appalti pubblici pone particolare enfasi sulla trasparenza e sull’accesso agli atti come strumenti per garantire la parità di trattamento tra i partecipanti e per prevenire fenomeni di corruzione o di favoritismo. Tuttavia, è anche importante proteggere la riservatezza delle informazioni sensibili fino al momento in cui la divulgazione non possa più pregiudicare il processo di gara.

Norme Relative alla Teoria

L’art. 35 del D.Lgs n.36/2023 disciplina l’accesso agli atti di gara, prevedendo che determinati documenti, tra cui i verbali di gara e i punteggi delle offerte, possano essere resi disponibili ai concorrenti solo dopo l’aggiudicazione. Questa disposizione mira a proteggere l’integrità della procedura di gara, evitando influenze indebite o tentativi di manipolazione prima della conclusione del processo.

Esempio Concreto

In una gara aperta al minor prezzo con inversione, dove le offerte economiche sono valutate prima delle offerte tecniche, la divulgazione dei punteggi relativi alle offerte economiche prima dell’aggiudicazione potrebbe teoricamente influenzare il comportamento dei partecipanti o di terzi, mettendo a rischio l’equità della procedura. Tuttavia, la trasparenza post-aggiudicazione assicura che tutti i partecipanti possano avere accesso alle informazioni rilevanti, consentendo loro di comprendere le motivazioni delle decisioni prese dalla commissione di gara.

Conclusione

Pur comprendendo l’importanza della trasparenza, la normativa vigente, in particolare l’art. 35 del D.Lgs n.36/2023, stabilisce chiaramente che l’accesso ai punteggi delle offerte e agli altri atti di gara è consentito solo dopo l’aggiudicazione. Questa disposizione è volta a salvaguardare l’integrità e la correttezza della procedura di gara. Pertanto, mettere a disposizione dei concorrenti i punteggi relativi alle offerte economiche prima dell’aggiudicazione non sarebbe in linea con le disposizioni normative attuali.

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Bibliografia