Accesso agli atti difensivo: il Tar Veneto limita il diniego del Comune e chiarisce i confini dell’ostensione

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TAR Veneto: L’accesso documentale difensivo prevale sulla valutazione di utilità della PA

CONTENUTO

Il TAR Veneto è intervenuto per definire i confini dell’accesso documentale difensivo, stabilendo un principio cardine: la Pubblica Amministrazione non può negare l’ostensione degli atti compiendo una valutazione preventiva e autonoma sulla loro effettiva utilità per la difesa del richiedente.

Secondo l’orientamento espresso, basato sul combinato disposto dell’art. 22 l. 241/1990 e dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990, l’accesso deve essere garantito ogniqualvolta sussista un nesso reale tra la documentazione richiesta e la tutela in giudizio degli interessi del cittadino. Il Comune, pertanto, non può ergersi a giudice della strategia difensiva della parte, limitando l’accesso sulla base di un presunto giudizio di irrilevanza dei documenti.

Tuttavia, il diritto all’accesso non è incondizionato. La giurisprudenza richiamata specifica che il richiedente ha l’onere di dimostrare la sussistenza di un interesse:

  • Diretto;
  • Concreto;
  • Attuale.

Inoltre, deve essere provata la strumentalità degli atti rispetto alla finalità difensiva. Qualora l’istanza risulti generica o non adeguatamente motivata sotto il profilo del nesso logico-giuridico con la difesa, il diniego opposto dall’amministrazione deve considerarsi legittimo.

CONCLUSIONI

La pronuncia riafferma la prevalenza del diritto di difesa, impedendo alla PA di filtrare i documenti in base a proprie valutazioni di merito. L’effetto pratico è l’obbligo per gli enti locali di accogliere le istanze di accesso quando è dimostrato il collegamento con una necessità difensiva, evitando dinieghi basati su pareri soggettivi circa l’inutilità del documento.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: è fondamentale evitare di rigettare istanze di accesso motivandole con la “scarsa utilità” del documento per il ricorrente. Un diniego illegittimo può esporre l’amministrazione a ricorsi dinanzi al TAR e a potenziali profili di responsabilità per l’inerzia o l’ostruzionismo procedimentale. L’istruttoria deve limitarsi a verificare la presenza di un interesse diretto e la pertinenza della richiesta.
  • Per il Concorsista: il tema rientra pienamente nella materia del Diritto Amministrativo, specificamente nel capitolo relativo alla Trasparenza e all’Accesso agli atti (Legge 241/1990). È necessario conoscere il coordinamento tra il diritto alla riservatezza e l’accesso difensivo previsto dall’art. 24, distinguendo tra accesso procedimentale, civico e difensivo.

PAROLE CHIAVE

Accesso agli atti, Diritto di difesa, TAR Veneto, Legge 241/1990, Trasparenza amministrativa, Pubblica Amministrazione.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Art. 22, Legge n. 241/1990: Definisce i principi generali in materia di accesso ai documenti amministrativi e il diritto degli interessati di esaminarli ed estrarne copia.
  2. Art. 24, comma 7, Legge n. 241/1990: Disciplina l’accesso “difensivo”, garantendo l’ostensione dei documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
  3. Giurisprudenza TAR Veneto: Orientamento sull’illegittimità del diniego di accesso basato sulla valutazione preventiva di utilità degli atti da parte del Comune.

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