Accesso agli atti e Università

Buongiorno,

vorrei sapere come interpretare il comma 4 dell’art. 25 della legge 241/1990 con riferimento alle Università pubbliche; ossia, in caso di diniego, ritardo o differimento dell’accesso documentale richiesto ad una Università pubblica, si può adire il “difensore civico” territorialmente individuato (art. 25, comma 4, periodi 1 e 2), oppure ci si deve rivolgere alla “Commissione per l’accesso” (art. 25, comma 4, periodo 3) al pari di un’amministrazione dello Stato?

Cordialmente

giuseppe pucci

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per interpretare il comma 4 dell’art. 25 della legge 241/1990 in relazione alle Università pubbliche, è importante partire dalla teoria generale del diritto sull’accesso ai documenti amministrativi. La legge 241/1990 stabilisce il diritto di ogni cittadino di accedere ai documenti amministrativi per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e il diritto di partecipazione.

Norme relative alla teoria:

  • Art. 25 della legge 241/1990: Regola l’accesso ai documenti amministrativi, specificando le modalità di esercizio di tale diritto e i casi in cui può essere negato, ritardato o differito.

Il comma 4 dell’art. 25 prevede due vie per contestare un diniego, un ritardo o un differimento dell’accesso documentale:

  1. Rivolgersi al difensore civico: Il difensore civico, ombudsman a livello locale, ha il compito di intervenire in caso di violazioni dei diritti dei cittadini da parte delle amministrazioni pubbliche, comprese le Università pubbliche. Questa figura può essere adita per cercare una soluzione in caso di problemi relativi all’accesso ai documenti.

  2. Rivolgersi alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi: Questa Commissione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha il compito di vigilare sull’osservanza della normativa sull’accesso ai documenti amministrativi da parte delle amministrazioni.

Esempio concreto:

Se un cittadino richiede l’accesso a un documento presso un’Università pubblica e riceve un diniego o non riceve risposta entro i termini previsti, può inizialmente rivolgersi al difensore civico territorialmente competente. Se questa via non porta a una soluzione soddisfacente, o in casi particolarmente complessi, può essere opportuno rivolgersi alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

Conclusione sintetica:

In caso di diniego, ritardo o differimento dell’accesso documentale richiesto ad una Università pubblica, è possibile adire sia il difensore civico territorialmente individuato sia la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. La scelta tra le due vie può dipendere dalla specificità del caso e dalla necessità di una risoluzione più o meno formale del problema.

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