Accesso agli atti edilizia

Buongiorno,
nel caso in cui il Comune riceva da uno dei comproprietari di un fabbricato una richiesta di accesso documentale relativa ai titoli abilitativi edilizi e ai relativi allegati (quali, ad esempio, relazione tecnica, elaborati grafici e modelli SUAPE), gli altri comproprietari dello stesso immobile si configurano come “controinteressati”? In tal caso, l’Amministrazione è tenuta a dar loro comunicazione dell’istanza di accesso, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006?

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Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione dell’accesso documentale ai titoli abilitativi edilizi e ai relativi allegati da parte di uno dei comproprietari di un fabbricato solleva importanti considerazioni in termini di diritto amministrativo, in particolare riguardo al concetto di “controinteressato” e alle procedure di accesso ai documenti amministrativi.

Teoria generale del diritto:
Nel diritto amministrativo italiano, l’accesso ai documenti amministrativi è regolato principalmente dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, che stabilisce i principi e le modalità attraverso cui i cittadini possono accedere ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. L’art. 3 di tale decreto prevede che, in caso di richiesta di accesso a documenti che riguardano interessi giuridicamente rilevanti di altri soggetti (definiti “controinteressati”), l’amministrazione deve darne comunicazione a questi ultimi, al fine di consentire loro di esprimere eventuali osservazioni o opposizioni.

Norme relative alla teoria:

  • D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, art. 3: Procedura di accesso e ruolo dei controinteressati.

Esempio concreto:
Nel caso specifico di una richiesta di accesso documentale relativa ai titoli abilitativi edilizi e ai relativi allegati presentata da uno dei comproprietari di un fabbricato, gli altri comproprietari possono essere considerati “controinteressati”. Ciò perché i documenti richiesti riguardano l’immobile di cui sono comproprietari e, pertanto, possono incidere sui loro interessi giuridicamente rilevanti. In tale contesto, l’amministrazione, ricevuta la richiesta di accesso, è tenuta a comunicare tale istanza agli altri comproprietari, consentendo loro di esprimere eventuali osservazioni o di opporsi all’accesso, qualora ritengano che ciò possa ledere i loro interessi.

Conclusione sintetica:
In conclusione, nel caso di una richiesta di accesso documentale relativa ai titoli abilitativi edilizi e ai relativi allegati da parte di uno dei comproprietari di un fabbricato, gli altri comproprietari si configurano come “controinteressati” ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006. Pertanto, l’amministrazione è tenuta a dar loro comunicazione dell’istanza di accesso, al fine di tutelare i loro interessi giuridicamente rilevanti.

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