Si chiede se ci siano le motivazioni per un diniego all’ istanza avanzata da un’ associazione che ha richiesto il rilascio in formato aperto del numero di Dat depositate al Comune suddivise per mese o trimestre e se siano state trasmesse alla Banca Dati Nazionale, oscurando dati sensibili?
Ringrazio per la risposta

Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione sollevata riguarda il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la protezione dei dati personali. In linea generale, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è garantito dalla legge italiana, in particolare dal D.Lgs. 33/2013 che disciplina il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, questo diritto non è assoluto e può essere limitato per tutelare interessi legittimi, tra cui la privacy e la protezione dei dati personali.
Norme relative alla teoria:
- D.Lgs. 33/2013 (Codice della Trasparenza): Stabilisce i principi e le norme per garantire la trasparenza dell’attività amministrativa e l’accesso ai documenti.
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR): Regolamenta la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati.
- D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.Lgs. 101/2018 per l’armonizzazione con il GDPR: Fornisce ulteriori disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati.
Esempi concreti:
Un’amministrazione può rilasciare dati aggregati, come il numero di Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) depositate, suddivise per mese o trimestre, purché questi dati non permettano in alcun modo l’identificazione diretta o indiretta degli interessati. Ciò significa che qualsiasi dato sensibile o personale deve essere adeguatamente oscurato o omesso per garantire la conformità con il GDPR e la normativa nazionale sulla privacy.
Conclusione sintetica:
Se l’istanza avanzata dall’associazione richiede dati in un formato che non compromette la privacy degli individui coinvolti e se l’amministrazione è in grado di fornire tali dati senza violare le normative sulla protezione dei dati, non dovrebbero esserci motivazioni valide per un diniego. Tuttavia, ogni decisione deve essere valutata caso per caso, considerando la specifica natura dei dati richiesti e le possibili implicazioni sulla privacy.
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Bibliografia:
In base alla normativa vigente in materia di trasparenza e protezione dei dati personali, non sembrano sussistere motivazioni legittime per un diniego all’istanza descritta, a patto che vengano rispettate alcune accortezze tecniche.
L’istanza si configura come un esercizio del diritto di accesso civico generalizzato (cosiddetto FOIA italiano, art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013), che permette a chiunque (incluse le associazioni) di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche se non soggetti a pubblicazione obbligatoria.
Ecco i punti principali che giustificano l’accoglimento della richiesta:
1. Natura statistica e anonima dei dati
L’associazione richiede il numero di DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) suddivise per periodi temporali. Poiché si tratta di dati numerici aggregati e non di nomi o dettagli clinici, non viene violata la privacy dei cittadini. Secondo le linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali e dell’ANAC, i dati statistici e anonimi non sono soggetti ai limiti previsti per la tutela della riservatezza dei singoli (art. 5-bis, comma 2, lett. a, D.Lgs. 33/2013).
2. Trasparenza sull’attività amministrativa
La richiesta di sapere se tali DAT siano state trasmesse alla Banca Dati Nazionale attiene al corretto svolgimento di una funzione pubblica prevista dalla legge (Legge 219/2017 e D.M. 168/2019). L’associazione ha il diritto di monitorare se l’amministrazione stia adempiendo ai propri obblighi di legge, poiché ciò favorisce il controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali.
3. Rilascio in formato aperto (Open Data)
L’art. 7 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e lo stesso D.Lgs. 33/2013 promuovono il rilascio dei dati in formato aperto (es. .csv, .xml, .json) per favorire il riutilizzo delle informazioni pubbliche. Se il Comune dispone già dei dati in formato digitale, è tenuto a fornirli nel formato richiesto (o in quello in cui sono detenuti) senza opporre rifiuti basati sulla difficoltà tecnica, a meno che non comporti un carico di lavoro manifestamente irragionevole (ipotesi rara per il conteggio di documenti).
Quando potrebbe esserci un diniego?
Un eventuale diniego sarebbe legittimo solo se:
- Identificabilità: Nonostante l’oscuramento, il numero di DAT in un determinato mese fosse così basso (es. 1 sola DAT in un piccolo comune) da rendere identificabile il soggetto disponente incrociando i dati con altre informazioni pubbliche (es. decessi o notizie locali). In quel caso, il Comune dovrebbe aggregare i dati su base annuale o territoriale più ampia per garantire l’anonimato.
- Richiesta esplorativa massiva: L’istanza fosse talmente generica o vasta da richiedere un’attività di elaborazione e rielaborazione dati che paralizzerebbe l’attività dell’ufficio (cosiddetta “richiesta irragionevole”). Tuttavia, estrarre il numero di depositi per trimestre è solitamente un’operazione semplice per un ufficio di Stato Civile.
In conclusione: La giurisprudenza e la prassi amministrativa confermano che tali richieste da parte di associazioni portatrici di interessi collettivi devono essere accolte, in quanto finalizzate a promuovere la partecipazione e la trasparenza su temi di rilevanza sociale.