Accesso agli atti - nominativo esponente

Buonasera,
a seguito di un esposto firmato, la Polizia Locale ha effettuato un accertamento cui è seguita un’attività sanzionatoria (verbale di accertata violazione amministrativa).
Il trasgressore - che non ha oblato e non ha nemmeno presentato scritti difensivi nei termini previsti da art. 18 L. 689/1981 - chiede di accedere all’esposto per conoscere il nome dell’esponente, adducendo una motivazione a mio avviso meritevole di attenzione, in quanto lamenta delle cause pendenti con un soggetto ben individuato e un procedimento penale per stalking ancora in itinere, quindi necessita di tutela.
Interpellato, il controinteressato risponde con una lettera formale redatta da un legale che si oppone al rilascio del documento e, in particolare, del nominativo dell’esponente.

Viste le motivazioni io sarei comunque per il rilascio degli atti completi, senza omissis, chiedo comunque un vostro autorevole parere a riguardo.

Ringrazio e saluto.

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Sulla questione della accessibilità al nominativo dell’esponente vi sono orientamenti contrapposti.

Nel 2009 alcuni orientamenti consolidati erano a favore del rilascio del nominativo
https://www.altalex.com/documents/news/2009/02/18/nessuna-riservatezza-per-l-esponente-nelle-operazioni-di-un-accesso-agli-atti
Ciò anche recentemente
https://www.altalex.com/documents/news/2017/07/05/controllo-a-seguito-di-esposto-il-denunciato-puo-accedere-agli-atti

Da segnalare a riguardo un precedente orientamento difforme, enuncleato dal Tribunale Amministrativo Veneto nella sentenza 20 marzo 2015 n. 321, in linea con una precedente pronuncia del Consiglio di Stato, sezione 6, sentenza n. 5779 del 2014, secondo il quale gli esposti-denunce non possono essere oggetto di accesso agli atti

Anche il Garante recentemente ha espresso parere contrario

COSA FAREI IO?

Darei accesso all’esposto ANONIMIZZANDO ma lasciando le INIZIALI di nome e cognome. Si garantisce privacy ma chi ha accesso può riconoscere agevolmente se è il proprio stalker

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