Buongiorno,
a seguito di richiesta di accesso agli atti è emerso in fase istruttoria, da verifica sulle dichiarazioni rese, che la motivazione addotta dall’istante per accedere al documento non è risultata aderente alla realtá dei fatti rappresentati.
Da qui ne è derivato una comunicazione ai sensi dell’Art. 10-bis della Legge 241/90 (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza).
L’istante ha quindi prodotto le proprie osservazioni consistenti nel produrre una nuova e diversa motivazione rispetto alla precedente.
Si chiede se sia corretto procedere a concludere il primo procedimento con un diniego e invitare quindi l’istante a presentare una nuova richiesta di accesso agli atti sulla scorta della nuova motivazione oppure se procedere nella nuova istruttoria della prima e unica istanza, valutando la nuova motivazione prodotta.
Grazie.
Buon lavoro.
Se si è fatto il 10 bis (taluni ritengono non applicabile al procedimento di accesso) allora vanno valutate le nuove motivazioni e adottato il provvedimento finale, positivo o negativo che sia