E’ giusto dire che si accede alla seconda fascia tramite concorso pubblico o corso-concorso istituito dalla sna (che una volta era spa) per il 50% dei posti, e alla prima fascia si accede tramite concorso pubblico per titoli ed esami per il 50% dei posti e che i dirigenti che hanno svolto funzioni dirigenziali generali o equivalenti per almeno 5 anni diventano dirigenti di prima fascia? per il restante 50% da dove si provvede? da incarichi a tempo determinato svolti da specifiche professionalità?
Buonasera,
In base alla normativa vigente, il ruolo dei dirigenti di ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si articola nella prima e nella seconda fascia (art. 23, D.Lgs. 165/2001)
I requisiti e le modalità per accedere alla dirigenza sono disciplinati dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (articoli 28 e 28-bis, e successive modificazioni) e dai regolamenti di cui al D.P.R. n. 272 del 2004 e al D.P.R. n. 70 del 2013.
Il sistema di reclutamento dei dirigenti è stato rinnovato con l’entrata in vigore del D.P.R. 16 aprile2013, n. 70 , in attuazione all’articolo 11, co. 1, del D.L. 95/2012 (conv. L. 135/2012), che ha autorizzato ilGoverno ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione al fine di riformare il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici.
Per effetto di ripetute proroghe, è sospesa la disciplina delle modalità di reclutamento dei dirigenti diprima fascia di cui all’articolo 28-bis del testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) ed introdotte ad opera del D.Lgs. 150 del 2009 (art. 47), in base alla quale l’accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti disponibili, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni.
Da ultimo, l’efficacia di tale disciplina è stata sospesa fino al 31dicembre 2021 dal decreto-legge 183 del 2020 (art. 1, co. 6).
Ai sensi dell’art. 28 del testo unico in materia di lavoro nelle p.a. (D.Lgs. 165/2001) l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, avviene:
per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA).
Con il regolamento di delegificazione adottato nel 2013 (d.P.R. 70/2013) il rapporto tra dirigenti scelti con concorso da parte delle singole amministrazioni e dirigenti scelti sulla base del corso-concorso della SNA, in precedenza pari al 70% nel primo caso e al 30% nel secondo caso, è stato portato al 50% (con incremento, quindi, della quota di dirigenti provenienti dal corso-concorso).
Il regolamento stabilisce dunque che l’accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalle singole amministrazioni, nella percentuale massima del 50% dei posti da ricoprire.
Dei posti messi a concorso la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell’amministrazione che indice il concorso è pari al 30% (art. 3).
Buono studio
Simona
Per approfondire suggerisco I seguenti Link
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