Accesso atti: competenza del comune di riferimento o del suap in convezione?

Buongiorno, vorrei sottoporre il seguente quesito, richiamato in oggetto.

Lo SUAP risulta in convezione con 12 Comuni oltre all’Ente capofila presso cui è insediato.
Ferma restando la competenza in merito all’accesso agli atti per il comune capofila presso il quale ha sede, mi chiedo se le istanze di accesso agli atti che prevengono dagli aventi diritti e destinate ad uno degli altri Comuni debbano essere prese in carico e istruite/evase dallo SUAP anziché dal Comune cui si fa riferimento. Dal mio punto di vista, dovrebbero essere i singoli Comuni aderenti al SUAP a farsene carico, questo per una serie di ragioni di ragionevolezza e completezza.

Faccio un esempio:
istanza di accesso agli atti di tutti gli atti autorizzativi/scia di somministrazione e successive subingressi da parte dell’attuale gestore.
Se fosse lo SUAP a dover provvedere, oltre a dover svolgere un incarico di “archivio storico digitale” non previsto dalla convenzione nè da norma di legge - in quanto a mia conoscenza - il rilascio di copie potrebbe essere manchevole di eventuali provvedimenti interdittivi, limitazioni, o sospensioni che il Comune di riferimento potrebbe negli anni aver emanato.

Inoltre si farebbe riferimento anche ad atti di data precedente all’istituzione dello SUAP o della adesione del Comune di riferimento ad esso.

Il Comune che ha istruito la pratica e verificato la sussistenza dei requisiti di legge, ben dovrebbe infatti avere contezza di tutti gli atti, scia e comunicazioni presentate ad esso anche per tramite dello SUAP dal soggetto e gestore, e pertanto disporre di tutta la documentazione in essere. Lo SUAP infatti effettua una mera verifica formale della singola pratica presentata (SCIA di subingresso per esempio) verificando che la stessa sia correttamente presentata e munita degli allegati di legge, e come tale la invia agli enti preposti all’istruttoria tecnica ed alle verifiche necessarie.

La competenza nella materia dello SUAP termina al decorrere del periodo di silenzio assenso o dell’emanazione del provvedimento conclusivo.

Sbaglio?

Grazie mille

La questione spesso non viene affrontata nei regolamenti di gestione del servizio associato ma, prima o poi, i nodi vengono al pettine. Il regolamento sull’accesso agli atti è un obbligo ai sensi del DPR 184/2006 e questo dovrebbe intersecarsi con le dinamiche del SUAP associato.

In ogni caso, nel DPR 160/2010 si legge.
Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l’esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.

In altre parole, il SUAP può/deve fornire (si parla di accesso documentale) gli atti in suo possesso come il provvedimento finale. Altri eventuali atti endo-procedimentali saranno nella responsabilità di accesso delle amministrazioni competenti.

In certi casi il SUAP può rispondere al privato richiedente che certi atti sono detenuti da X o Y e a quelli inoltrare la richiesta

Anzitutto Mario ti ringrazio per la preziosa risposta, che condivido nei contenuti.
Certamente lo SUAP può ed anzi deve mettere a disposizione del privato tutti i documenti presenti e generati a conclusione dei vari procedimenti.
Tuttavia nel caso di specie, quale una serie di subingressi svolti per tramite di SCIA, risultano pressoché assenti tutti i documenti che possono essere intervenuti nel corso di esistenza del pubblico esercizio, quali ad esempio eventuali provvedimenti interdittivi o atti che risultano essere stati emanati prima dell’adesione allo SUAP.

Se dunque è doveroso per un SUAP mettere a disposizione quanto in proprio possesso, appare lo stesso in una posizione di subaternità rispetto all’Ente (diverso da quello in cui fa sede lo Sportello) che dovrebbe disporre di tutta la documentazione ad origine dell’esercizio, e nel caso intervenire in qualsiasi momento laddove risultassero degli atti non presenti per qualche ragione