Buon giorno. Ho un dubbio: accesso atti da parte del consigliere comunale che richiede copia integrale di verbali di contestazione. Accesso consentito parzialmente fornendo elenco e numerazione dei verbali ma senza copia integrale per motivi di privacy.
Il consigliere si rivolge al difensore civico che di fatto non si pronuncia in maniera netta e rimette all’ ente la decisione.
La domanda è se si segue la procedura prevista dalla 241/90 ex art 25 comma 4 nella parte in cui si dice che se l’accesso è negato per motivi di privacy si rimanda alla valutazione del Garante.
Grazie
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione dell’accesso agli atti da parte di un consigliere comunale, in particolare quando si tratta di documenti che potrebbero contenere dati sensibili o personali, come i verbali di contestazione, è regolata da un insieme di normative che cercano di bilanciare il diritto di accesso alle informazioni pubbliche con la tutela della privacy degli individui coinvolti.
Teoria generale del diritto di accesso agli atti:
Il diritto di accesso agli atti amministrativi è un principio fondamentale nell’ordinamento giuridico italiano, garantito dalla legge n. 241/1990. Questa legge stabilisce il diritto di ogni cittadino di accedere ai documenti amministrativi per favorire la partecipazione al procedimento amministrativo e la trasparenza dell’azione amministrativa. Tuttavia, l’accesso può essere limitato per proteggere la riservatezza e i dati personali, come previsto dall’articolo 24 (accesso documentale) e dall’articolo 25 (limiti all’accesso) della stessa legge.
Norme relative alla teoria:
- Legge n. 241/1990, in particolare l’articolo 25, comma 4, che prevede la possibilità di negare l’accesso per motivi di tutela della privacy, rimandando al Garante per la protezione dei dati personali la valutazione di eventuali conflitti tra il diritto di accesso e la tutela della privacy.
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.
Esempio concreto:
Se un consigliere comunale richiede l’accesso integrale a verbali di contestazione che contengono dati personali, l’ente può decidere di limitare l’accesso a tali documenti per proteggere la privacy degli individui coinvolti. In questo caso, l’ente dovrebbe fornire una motivazione dettagliata del rifiuto, basata sulla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Conclusione sintetica:
Se l’accesso agli atti è negato per motivi di privacy, la procedura prevista dalla legge n. 241/1990, in particolare l’articolo 25, comma 4, prevede effettivamente che la questione possa essere rimessa al Garante per la protezione dei dati personali per una valutazione. Tuttavia, è importante notare che il ruolo del Garante è quello di valutare la legittimità del rifiuto basandosi sulla normativa sulla privacy, e non di sostituirsi all’amministrazione nella gestione dell’accesso agli atti.
Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione su My GTPs: ChatGPT . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it
Bibliografia e link utili:
Il diritto di accesso agli atti da parte di un consigliere comunale, garantito dall’art. 43 del D.L.vo 267/2000, non conosce i vincoli e le limitazioni previsti dall’ordinario accesso di cui alla legge 241/1990, ed in particolare quelli relativi alla riservatezza dei terzi.
Per di più, la giurisprudenza ha stabilito che la dichiarazione che “la richiesta di accesso è avanzata per l’espletamento del proprio mandato” basta a giustificarla, senza che occorra alcuna precisazione circa le specifiche ragioni della stessa.
Ovviamente non può essere indefinita e generica, ma deve contenere l’indicazione dei documenti richiesti, o quanto meno degli elementi che ne consentano l’individuazione.
Quanto alla riservatezza degli atti, la giurisprudenza l’ha ritenuta sufficientemente tutelata dalla disposizione dello stesso all’art. 43, laddove stabilisce che i consiglieri “sono tenuti al segreto nei casi specificamente i determinati dalla legge”.
Non è neppure prevista un’informazione ai controinteressati, né una loro facolta di opporsi alla richiesta.