Buongiorno, un autocarro ha percorso una strada che non poteva percorrere (divieto accesso autocarri) ed ha danneggiato un muro.
Il danneggiato nella richiesta di accesso atti chiede copia del multa elevata.
E’ possibile dare copia del sanzione al danneggiato o per motivi di privacy non è possibile?
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione sollevata riguarda il bilanciamento tra il diritto alla privacy dell’individuo sanzionato e il diritto del danneggiato di accedere a informazioni che possono essere rilevanti per il risarcimento del danno subito. In linea generale, il diritto alla privacy è tutelato dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) a livello europeo e dalla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
Teoria generale del diritto / Premessa generale:
Il GDPR stabilisce che il trattamento dei dati personali deve essere legittimo, corretto e trasparente. Tuttavia, prevede anche delle eccezioni in cui è possibile trattare dati personali senza il consenso dell’interessato, ad esempio, quando il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o in relazione all’esercizio di pubblici poteri.
Norme relative alla teoria:
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
- Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) come modificato dal D.Lgs. 101/2018, per quanto riguarda la normativa italiana.
Esempi concreti:
Nel caso specifico, la richiesta di accesso agli atti da parte del danneggiato potrebbe essere considerata legittima se le informazioni richieste sono necessarie per esercitare un diritto in sede giudiziaria (ad esempio, per avviare un’azione di risarcimento danni). Tuttavia, l’accesso a tali informazioni dovrebbe essere limitato a quanto strettamente necessario per tale scopo, al fine di proteggere la privacy dell’individuo sanzionato.
Conclusione sintetica:
È possibile che al danneggiato venga concessa l’accesso alla copia della sanzione, ma ciò dipenderà dalla valutazione dell’ente che detiene le informazioni, il quale dovrà bilanciare il diritto alla privacy con il diritto del danneggiato di accedere a informazioni rilevanti per il risarcimento del danno. Sarà fondamentale limitare la divulgazione dei dati personali all’essenziale.
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Bibliografia: