Accesso atti e dati sensibili

Salve, è arrivata richiesta di accesso agli atti per alcune pratiche edilizie per verificare la regolarità di lavori di ristrutturazione a seguito dei quali si sono verificati danni ad immobili limitrofi.
Ora, i proprietari e altri soggetti che hanno presentato le scia edilizie sono a rigor di legge controinteressati perché comunque vedrebbero a seguito dell’accesso compromessa la loro riservatezza. Tuttavia, le esigenze di difesa prevalgono sulla riservatezza considerato che comunque non si tratta di dati sensibili o sensibilissimi. È necessario comunque fare notifica ai controinteressati? Grazie

Sono casi in cui la comunicazione ai controinteressati è imprescindibile ai sensi dell’art. 7, comma 1 della legge 241/90. I segnalanti sono sicuramente dei controinteressati come definiti dall’art. 22 della stessa legge.

Sulla legittimità dell’accesso trovi molte sentenze sul c.d. requisito della vicinitas

Ad esempio, TAR Lazio n. 11803/24

[…] Va rammentato, a questo riguardo, che, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso in materia edilizia e della configurabilità dell’interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990 per legittimare l’istanza di accesso agli atti (distinto dall’interesse richiesto per l’impugnazione dei titoli edilizi ai fini del relativo annullamento), è sufficiente il requisito della vicinitas, che sussiste in capo al confinante ma anche al frontista e a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui si trova l’edificio (TAR Lazio, sez. II quater, 15 aprile 2015, n. 5613 e 6 febbraio 2017, n. 2025), che sono direttamente tutelati dai limiti imposti all’esercizio dello ius aedificandi, e che rivestono, pertanto, una posizione differenziata rispetto agli altri appartenenti alla collettività, in ordine al rispetto di tali limiti […]

[…] Va inoltre aggiunto che, secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza in tema di accesso ai documenti amministrativi, il richiedente l’accesso agli atti non è tenuto a dimostrare la lesione di una posizione giuridica, ma la potenziale utilità che può trarre dalla conoscenza dei documenti di cui si chiede l’esibizione. Inoltre, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della l. n. 241 del 1990, non è solo funzionale alla tutela giurisdizionale, ma consente anche ai privati di orientare i comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i propri interessi giuridici, pertanto può essere esercitato in connessione con un interesse giuridicamente rilevante, anche nelle ipotesi in cui non si sia proceduto ad azionare un giudizio nel corso del quale potranno essere utilizzati gli atti acquisiti, proprio al fine di valutare l’opportunità di una sua instaurazione (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I quater, 5 aprile 2024, n. 6654).

Grazie Mario, l’ho fatta ma approfondendo ho trovato queste sentenze un po’ datate.