Accesso atti legge 241/90 selezione differenziali stipendiali

Un dipendente si è classificato in posizione non utile (11°posto) nella graduatoria dei differenziali. I posti erano solo 7. Chiede pertanto, ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L. 241/90 e ss.mm.ii. , accesso agli atti per avere la documentazione di tutti i partecipanti (14) , dichiarando nella richiesta - che sussiste ai sensi del comma 1, lett. b) dell’art. 22 della legge 7/8/1990 n. 241, il seguente interesse diretto, concreto e attuale inerente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l’accesso, e che ne legittima la richiesta: partecipazione all’Avviso di Selezione del personale dipendente per l’attribuzione di differenziali stipendiali nell’ambito dell’Area degli Istruttori, con decorrenza giuridica ed
economica dal 1° gennaio 2024 - collocazione in graduatoria all’ 11^ posizione, non utile ai fini del riconoscimento del beneficio economico con decorrenza 1° gennaio 2024. L’ente risponde con un accoglimento parziale della richiesta, ovvero concede l’accesso gli atti fino al 10° posto e risponde: “VERIFICATO che la motivazione esposta a sostegno dell’istanza di accesso consente di valutare la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una posizione giuridicamente tutelata, ai sensi del comma 1, lett. b) dell’art. 22 della legge 7/8/1990 n. 241, in
riferimento alla documentazione richiesta prodotta nell’ambito della procedura selettiva relativa ai candidati che si sono collocati nelle prime dieci posizioni della graduatoria, approvata con determinazione del Segretario Generale n. …del …, avendo conseguito un punteggio finale maggiore rispetto a quello dell’istante, e non già anche con riferimento agli altri tre candidati che, avendo conseguito un punteggio inferiore, si sono collocati rispettivamente in 12^, 13^ e 14^ posizione;
VALUTATO che pertanto l’istanza non è accoglibile in relazione alla documentazione richiesta afferente i candidati che hanno conseguito un punteggio inferiore a quello dell’istante, in quanto non sono riscontrabili, sulla base delle argomentazioni addotte e dell’esito della procedura selettiva, i necessari requisiti prescritti dal comma 1, lett. b) dell’art. 22 della legge 7/8/1990 n. 241 s.m.i. richiamato dalla richiedente, né tantomeno un nesso strumentale tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica dell’istante, intervenendo peraltro a tal riguardo il divieto di cui all’art. 24 comma 3 della legge 7/8/1990 n. 241 s.m.i., secondo cui non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni; Per le motivazioni esposte, a) di accogliere la richiesta di accesso agli atti presentata dalla dipendente relativamente alla documentazione prodotta nell’ambito della procedura selettiva afferente le candidature dei dipendenti che si sono collocati nelle prime dieci posizioni con un punteggio maggiore rispetto a quello conseguito dall’istante;
di non accogliere la richiesta di accesso agli atti relativamente alla documentazione prodotta nell’ambito della procedura selettiva afferente le candidature dei dipendenti che si sono collocati dopo l’undicesima posizione con un punteggio inferiore rispetto a quello conseguito dall’istante;”
Sulla base di quanto esposto si chiede se il comportamento dell’amministrazione sia corretta, in caso contrario quale normativa utile per dare riscontro.
Grazie

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione sollevata riguarda l’accesso agli atti amministrativi, disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. L’art. 22 di questa legge stabilisce il diritto di chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, di accedere ai documenti amministrativi. L’accesso è finalizzato alla tutela di situazioni giuridiche soggettive.

La risposta dell’ente, che limita l’accesso agli atti ai soli candidati che si sono classificati nelle prime dieci posizioni, si basa sull’interpretazione che l’interesse a conoscere le valutazioni degli altri candidati sia rilevante solo se questi si sono classificati in una posizione superiore a quella dell’istante, in quanto potrebbero influenzare direttamente la sua posizione e le sue possibilità di ottenere il beneficio economico.

La decisione di non concedere l’accesso agli atti relativi ai candidati classificatisi dopo l’undicesima posizione è motivata dal presupposto che, avendo questi ottenuto un punteggio inferiore a quello dell’istante, la loro documentazione non sarebbe rilevante ai fini della tutela della sua situazione giuridica. Inoltre, l’amministrazione invoca il divieto di istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni, come previsto dall’art. 24, comma 3, della Legge n. 241/1990.

Tuttavia, questa interpretazione potrebbe essere contestata se l’istante ritiene che l’accesso alla documentazione degli altri candidati sia effettivamente strumentale alla tutela della propria situazione giuridica, ad esempio per verificare la correttezza dei criteri di valutazione applicati dall’amministrazione. In tal caso, potrebbe essere utile richiamare i principi di trasparenza e di tutela della partecipazione al procedimento amministrativo, sanciti dalla stessa Legge n. 241/1990, nonché dalla giurisprudenza amministrativa in materia di accesso agli atti.

In conclusione, sebbene l’interpretazione dell’ente possa trovare fondamento nella normativa vigente, la legittimità della limitazione imposta dipende dalla specifica valutazione dell’interesse diretto, concreto e attuale dell’istante, nonché dalla rilevanza della documentazione richiesta ai fini della tutela della sua situazione giuridica. In caso di disaccordo, l’istante ha la possibilità di impugnare la decisione dell’ente davanti al giudice amministrativo.

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Bibliografia:

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni. Link: Normattiva
  • Articoli e commenti sulla giurisprudenza relativa all’accesso agli atti amministrativi.