Accesso Atti sanzionatori non pecuniari

Buongiorno.

Un’associazione ambientalista richiede un accesso civico generalizzato ad un atto sanzionatorio non pecuniario, non pubblicato dall’ente di riferimento. L’atto sanzionatorio è conclusivo di un procedimento e rivela che le prescrizioni poste da quello iniziale sono state ottemperate solo in parte.

Dopo aver esperito la notifica al controinteressato, senza che questi abbia dato riscontro, cosa deve fare l’amministrazione?

Grazie.

In seguito alla notifica della richiesta di accesso civico generalizzato (FOIA) al controinteressato e alla decorrenza dei 10 giorni senza che questi abbia presentato alcuna motivata opposizione, l’Amministrazione deve procedere autonomamente alla valutazione dell’istanza per decidere se accoglierla, rifiutarla o differirla.

L’assenza di riscontro dal controinteressato non equivale né a un consenso automatico all’accesso, né a un divieto di ostensione: è l’ente ad avere la responsabilità finale dell’istruttoria.

Step operativi per l’Amministrazione

  1. Valutare il bilanciamento degli interessi (Art. 5-bis, D.Lgs. 33/2013)

    L’amministrazione deve verificare che l’ostensione dell’atto non provochi un pregiudizio concreto e rilevante alla tutela degli interessi privati o pubblici protetti dalla legge (es. protezione dei dati personali, interessi economici o commerciali, segreto industriale).

  2. Adottare un provvedimento espresso entro il termine di legge

    Tenuto conto della sospensione dei termini per l’invio della comunicazione al controinteressato (fino a un massimo di 10 giorni), l’amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento motivato.

  3. Verificare le soluzioni per la trasparenza (Ostensione parziale/Olimbo)

    • Se sussiste un pregiudizio parziale: Si provvede al rilascio dell’atto previa anonimizzazione dei dati personali eccedenti o segretazione di specifiche parti coperte da tutela economica/commerciale (c.d. accesso parziale o omissis) .

    • Se il bilanciamento favorisce l’interesse pubblico ambientale: Rilevato che l’associazione agisce per la tutela ambientale e che l’atto è conclusivo di un procedimento (dimostrando l’ottemperanza solo parziale delle prescrizioni), prevale l’interesse alla trasparenza e al controllo diffuso, salvo che non vi siano pericoli concreti per i diritti fondamentali del controinteressato.

  4. Trasmettere la risposta

    • Accoglimento (totale o parziale): L’amministrazione invia direttamente all’associazione ambientalista i documenti richiesti. Non occorre attendere ulteriori termini (come la finestra di 15 giorni prevista in caso di opposizione esplicita del controinteressato), dato che non vi è stata opposizione.

    • Diniego motivato: Se l’amministrazione ritiene di rigettare l’istanza, deve emanare un provvedimento motivato indicando espressamente le ragioni di pregiudizio concreto di cui all’art. 5-bi s.